AUTOTRASPORTO COSE CONTO TERZI – Albo Autotrasporto: Avvocatura dello Stato conferma obbligo pagamento quota e sanzioni in caso di inadempienza. Verificate la situazione!
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori Conto Terzi, considerate le modifiche normative intercorse a livello dell’Unione Europea, ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato in merito al permanere o meno dell’obbligo del versamento delle quote annuali Albo (che ricordiamo sono da eseguire entro il 31/12 di ogni anno), nonché delle conseguenze per l’omesso pagamento delle stesse. Si veda QUI la notizia specifica.
L’Avvocatura dello Stato ha confermato che il mancato pagamento del contributo annuale all’Albo degli Autotrasportatori comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo stesso e il conseguente divieto di continuare l’attività di trasporto per tutta la durata della sospensione.
Tra le conseguenze – aggiungiamo noi – si verifica anche la sospensione di ogni operatività “burocratica“ dell’impresa nei confronti della Motorizzazione, come ad esempio immatricolazioni, riscatto di leasing, modifiche dell’impresa ecc.
Il chiarimento dell’Avvocatura specifica che le modifiche delle norme europee sull’accesso alla professione non hanno influito sulle disposizioni della legge quadro italiana sull’autotrasporto di cose (Legge 298/1974) in quanto essa tratta delle condizioni per l’esercizio dell’attività e non dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, che è disciplinato dalla regolamentazione europea. In sintesi, la modifica normativa dell’Unione Europea “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento” [articoli 19 e 63 che riportiamo a seguire].
PER EVITARE CONSEGUENZE INVITIAMO TUTTI A VERIFICARE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE QUOTE FINO AD OGGI, CONSULTANDO LA PROPRIA AREA RISERVATA NEL SITO ISTITUZIONA DELL’ALBO C/T
www.alboautotrasporto.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai nostri uffici: Luca Baldani Guerra, tel. 0459211555-521
Riportiamo a seguire una sintesi della Legge 298/1974:
Art. 19 Sospensione dall’albo
L’iscrizione nell’albo è sospesa: 1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; 2) quando l’attività dell’impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa; 3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell’articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l’ha determinata. Nell’ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall’interessato al comitato provinciale compatente e non può avere una durata superiore a due anni.
Art. 63 Contributo per l’iscrizione all’albo Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all’albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, d’intesa con il Ministero del tesoro. La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, sentito il comitato centrale dell’albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell’albo. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |