AMBIENTE e SICUREZZA (tutte le categorie) – L’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti merci pericolose (ADR) non riguarda gli “speditori”: il Ministero fa chiarezza
AmbienteAttualitàAutoriparazioneSicurezza...Dal 1° gennaio 2023 anche tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi avrebbero dovuto individuare e nominare un consulente ADR – consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose – perché si configuravano come “speditori”, ma grazie all’intervento di Confartigianato nei confronti dei competenti Ministeri, è stato chiarito che l’obbligo di nomina non riguarda chi produce rifiuti pericolosi e poi li consegna a trasportatori-smaltitori, perché le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” di tali rifiuti non sono direttamente connesse all’attività di trasporto di merci pericolose.
In pratica, è stato scongiurato un adempimento particolarmente oneroso e di fatto inutile, ad esempio per imprese quali le autofficine (smaltimento di batterie e olio esausto), oppure per le carrozzerie e falegnamerie (residui di vernici), e in genere per tutte quelle imprese che, seppure per quantitativi esigui, producono rifiuti classificati come pericolosi.
Sulla questione è intervenuto inoltre il Ministero dei Trasporti chiarendo che le esenzioni di nomina del consulente previste per lo speditore interessano anche:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
ALLEGATI