COSTRUZIONI – Decreto "Casa" approvato dal Consiglio dei Ministri, con le "piccole difformità" sanate. Zenari: "Ogni vera semplificazione e sburocratizzazione è apprezzabile"
24 Maggio 2024

COSTRUZIONI – Decreto “Salva Casa” approvato dal Consiglio dei Ministri, con le “piccole difformità” sanate. Zenari: “Ogni vera semplificazione e sburocratizzazione è apprezzabile”

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Il Consiglio dei ministri ha approvato stamane, 24 maggio, il decreto-legge cosiddetto “Salva Casa”, che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Le misure previste dal decreto-legge sono essenzialmente finalizzate a rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. Si tratta infatti di trovare adeguata regolamentazione a tutte quelle situazioni minori che impediscono il pieno godimento dei beni immobili, determinate da incertezza del quadro normativo di settore o che rendono difficile la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

Il commento del Presidente provinciale Zenari e di Fattori (categoria Costruzioni)

“Non possiamo non apprezzare tutto ciò che porta vera semplificazione e reale sburocratizzazione – il commento di Devis Zenari, Presidente di Confartigianato Imprese Verona –. Il “Salva-Casa” dovrebbe contenere una serie di misure pensate per gestire le piccole difformità di natura formale su immobili o unità immobiliari che, attualmente, la normativa vigente non consente di sanare e che ostacolano la realizzazione di interventi di manutenzione anche ordinaria, limitandone, nei fatti, anche la commerciabilità. Attendiamo il testo, ma per le micro, piccole e medie imprese e i loro dipendenti si tratta ovviamente un’opportunità in campo lavorativo”.

“La volontà – continua Pietro Paolo Fattori, Presidente di Confartigianato Costruzioni Verona – è quella di tutelare i piccoli proprietari immobiliari, che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa. Ma ciò andrebbe a vantaggio anche delle Amministrazioni comunali e pubbliche, nei cui cassetti giacciono migliaia di pratiche ancora inevase a causa della frammentarietà della disciplina di settore. Ciò che auspichiamo è che il Mit, come passo successivo, intervenga davvero nel medio e lungo termine con il riordino del testo unico dell’edilizia e della normativa in materia di costruzioni, al fine di semplificare la disciplina di settore e riordinare i rapporti tra la legislazione statale e regionale”.

In sintesi, il perimetro delle c.d. lievi difformità oggetto dell’intervento normativo è riassumibile nelle seguenti:

  • difformità c.d. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • difformità edilizie interne (c.d. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
  • difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della c.d. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard urbanistici.

Dette situazioni di lieve difformità sono nettamente distinte dalle ipotesi di abuso più gravi derivanti da interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di SCIA straordinaria.

In particolare, il decreto-legge prevede:

  • modifiche puntuali al decreto del Testo unico edilizia (articolo 1, comma 1), con riguardo alle seguenti tematiche:
    • edilizia libera (comma 1, lettera a)) con l’ampliamento delle categorie di interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto considerati non eccessivamente impattanti, in particolare con l’introduzione di una specifica lettera riferibile alle opere di protezione dal sole specificando che siano addossate o annesse agli immobili (l’installazione di tende, tende a pergola, pergotenda che prima erano comunque riferibili alla lettera d)),
    • stato legittimo degli immobili (comma 1, lettera b);
    • mutamento della destinazione d’uso in relazione a singole unità immobiliari (comma 1, lettera c));
    • sorte delle opere acquisite dal Comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, (comma 1, lettera d));
    • tolleranze costruttive (comma 1, lettera e));
    • superamento della c.d. doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37 (comma 1, lettere f) e g));
  • la destinazione, da parte dei Comuni, di una quota pari a un terzo delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni per abusi edilizi a interventi di rimozione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, ovvero a interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (articolo 1, comma 2);
  • disposizioni relative alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 prevedendo che queste possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di legge (di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/01), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (articolo 2).

Seguiranno eventuali aggiornamenti e approfondimenti da parte delle Direzioni competenti sui principali temi di interesse, non appena sarà disponibile il testo definitivo.