Whistleblowing
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Verona
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Whistleblowing: una guida alla normativa
Il 15 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lgs. n.24/2023, il quale attua la Direttiva (UE) 2019/137 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle leggi nazionali, comunemente noto come “Whistleblowing” (un neologismo che in lingua inglese indica la denuncia di attività illecite o fraudolente ndr.).
A partire dal 15 luglio 2023 le nuove disposizioni in materia di whistleblowing sono entrate in vigore per le aziende del settore privato che impiegano una media di almeno 250 lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato o determinato nell’ultimo anno.
Dal 17 dicembre, inoltre, queste norme si applicheranno anche alle imprese con più di 49 dipendenti e/o con modello L.231.
Chi sono i whistleblower e chi è protetto
I soggetti tutelati da questa legge comprendono non solo i lavoratori subordinati, ma anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti, candidati, ex dipendenti e coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza. Inoltre, la normativa si estende anche ai “facilitatori”, che possono essere colleghi, parenti o affetti stabili nell’ambito del medesimo ambito lavorativo, di chi effettua la segnalazione. Questa ampia definizione assicura che una vasta gamma di individui possa segnalare violazioni in modo sicuro.
Whistleblowing: I canali di segnalazione interna
Il decreto richiede che le organizzazioni private istituiscano appositi canali di segnalazione interna – come una piattaforma dedicata – che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, anche attraverso l’uso di strumenti di crittografia end-to-end per proteggere la confidenzialità e l’integrità delle informazioni.
Le segnalazioni possono essere fatte per iscritto o verbalmente. In quest’ultimo caso, ad esempio, attraverso un colloquio diretto, tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale. Il soggetto o l’ufficio incaricato di ricevere le segnalazioni deve rispettare tempi precisi, confermando il ricevimento entro 7 giorni e fornendo una risposta entro 3 mesi.
Il canale di segnalazione esterna
Il decreto prevede anche un canale di segnalazione esterna gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a cui il whistleblower può rivolgersi in situazioni in cui il canale di segnalazione interno all’organizzazione non sia presente, attivo o non rispetti le prescrizioni previste. Questo garantisce che chi segnala possa avere sempre un canale di riferimento sicuro.
Sanzioni e tutele
Una delle parti cruciali del Decreto riguarda il divieto di ritorsioni o discriminazioni nei confronti del whistleblower. L’ANAC ha il potere di applicare sanzioni amministrative in caso di violazioni, tra cui l’omissione dei canali di segnalazione o l’ostacolo alle segnalazioni. Inoltre, la normativa protegge ulteriormente i segnalatori rendendo nullo il licenziamento in caso di segnalazione di violazioni.
Trattamento dei dati personali
Il decreto richiede che i trattamenti dei dati personali relativi alle segnalazioni siano conformi al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati (GDPR). Questo assicura che le informazioni dei segnalatori siano trattate in modo sicuro e rispettoso della privacy.
Come adeguarsi alla normativa whistleblowing
La nuova legge del 2023 sull’whistleblowing in Italia rappresenta un importante passo avanti nella protezione di coloro che segnalano violazioni nel settore privato. Fornisce canali sicuri per effettuare segnalazioni, introduce sanzioni per chi viola le disposizioni e protegge i segnalatori da ritorsioni. Questa normativa mira a promuovere la trasparenza e l’integrità nelle organizzazioni private, creando un ambiente più etico e responsabile.
La nostra associazione può assistervi, nel percorso verso l’adeguamento alla nuova normativa. Per maggiori informazioni o dettagli potete contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Verona.
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Cosa è possibile segnalare
- informazioni su potenziali condotte, comportamenti atti o omissioni riguardanti:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del codice etico, del modello 231/2001 o dei modelli organizzativi dell’associazione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti UE o nazionali (es appalti pubblici, sicurezza trasporti,
- tutela dell’ambiente, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE.
Si precisa che l’articolo 1, comma 2 del Dlsg 24/2023, specifica che la segnalazione non può avere a oggetto le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al rapporto con i superiori gerarchici.