10 Ottobre 2022

RISPARMIO ENERGETICO – Quando si potrà accendere il riscaldamento e temperatura giù di un grado negli edifici

AttualitàSportello Energia

La diminuzione di un grado dei valori massimi delle temperature, con l’obiettivo generale di ridurre il consumo di gas (con un risparmio stimato di circa 5 miliardi di metri cubi, corrispondenti al nove per cento della previsione totale), è una delle misure delle quali si è discusso per mesi. Ora, il provvedimento passa dalla teoria alla pratica con il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022. Vengono così fissate le speciali modalità di funzionamento degli impianti temici di climatizzazione alimentati a gas naturale per la stagione 2022-2023. Il provvedimento riguarda tanto gli edifici residenziali quanto quelli produttivi.

Si punta, in primis, alla riduzione di quindici giorni del periodo consentito per l’accensione dei sistemi di riscaldamento che verrà quindi spostata in avanti di otto giorni, mentre lo spegnimento, la prossima primavera, verrà anticipato di una settimana rispetto al passato.

Inoltre, il piano prevede un abbassamento di un grado centigrado per tutti gli edifici che si dovrà quindi assestare sui diciassette gradi per gli stabili con finalità di produzione, mentre la soglia per le restanti costruzioni – abitazioni incluse – sarà pari a diciannove gradi, fatta eccezione per ospedali, asili nido e scuole materne, case di riposo e piscine.

L’Italia è stata divisa in sei zone climatiche, così da adattare al meglio il piano di riduzione dei consumi.

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Secondo il piano, le cinque zone dovranno quindi osservare questa linea guida in fatto di ore giornaliere e periodo complessivo di accensione:

A: 8 dicembre – 7 marzo con cinque ore al giorno

B: 8 dicembre – 23 marzo con sette ore al giorno

C: 22 novembre – 23 marzo con nove ore al giorno

D: 8 novembre – 7 aprile con undici ore al giorno

E: 22 ottobre – 7 aprile con tredici ore al giorno

F: la zona non prevede alcuna limitazione vista la rigidità del clima

IL DETTAGLIO DELLE MISURE

Articolo 1, comma 1: stabilisce una riduzione di 15 giorni complessivi per quanto attiene al periodo di accensione degli impianti e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione. Per quanto riguarda la riduzione del periodo di accensione, questa si attua posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio.

Articolo 1, comma 3: la durata giornaliera di attivazione degli impianti che non si trovano in zona F (vedere la mappa climatica allegata) deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno

LE DEROGHE AL PERIODO DI ACCENSIONE

Le norme si applicano a tutti gli edifici, con alcune eccezioni stabilite dalle deroghe inserite nei commi 4 e 5 dell’articolo 1. Le deroghe interessano:

  • gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili quando vi siano esigenze tecnologiche o di produzione;
  • limitatamente alla durata giornaliera, gli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il comma 7 dell’articolo prevede che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria siano ridotti di 1° C.

LE DEROGHE ALLA RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA

Questa misura, però, non trova applicazione in alcuni casi:

  • negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali hanno già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limiti definiti, o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • negli edifici pubblici e privati che rispettano gli obblighi di impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, sono dotati di impianti alimentati a energie rinnovabili.

ALLEGATO

Decreto MITE n. n. 383 del 6 ottobre 2022