17 Gennaio 2020

SICUREZZA – Nuove tariffe imposte da Inail per verifiche obbligatorie impianti messa a terra. Un servizio per aiutare le imprese

Sicurezza

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto “Milleproroghe” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019), contiene l’articolo 36, che introduce importanti modifiche al DPR 462/01, in merito alle tariffe imposte da INAIL per le verifiche obbligatorie degli impianti di messa a terra.

Art. 36. Informatizzazione INAIL

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).

  1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale  165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Quali sono le modifiche al DPR 462/01?

  1. L’INAIL predisporrà un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche degli impianti di messa a terra di cui al DPR 462, al quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo a cui ha affidato la verifica (probabilmente la piattaforma CIVA);
  2. Gli organismi verseranno una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate;
  3. Il tariffario delle verifiche è individuato dal DECRETO 7 luglio 2005. – Tariffario ISPESL, pubblicato in GU 165 del 18 luglio 2005. Quindi, le tariffe per le verifiche degli impianti di terra si baserà sulle “classi di potenza installata”.

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, il 31 dicembre 2019 è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come indicato nell’art. 44.

Per accompagnare e assistere le imprese associate, il Settore Sicurezza e Salute sul lavoro di Confartigianato Imprese Verona mette a disposizione il servizio Verifica di Messa a terra.

Per maggiori informazioni

Ufficio Sicurezza

Erika Grinati: tel. 0459211502 INVIA E-MAIL

Referente Pierpaolo Mileto: tel. 0459211516 INVIA E-MAIL

ALLEGATI

Art 36_modifiche al DPR 462-01

Tariffario ISPESL 2005