SICUREZZA e FORMAZIONE – Nuovo Accordo Stato Regioni: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Attenzione al periodo transitorio!
29 Maggio 2025

SICUREZZA e FORMAZIONE – Nuovo Accordo Stato Regioni: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Attenzione al periodo transitorio!

Sicurezza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni (ASR) in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende sono obbligate ad applicarlo dal 26 maggio 2026, decorso il congruo periodo transitorio concesso dal provvedimento. L’accordo è la fonte di attuazione del fondamentale obbligo in capo ad ogni datore di dover formare adeguatamente i propri lavoratori (tra i quali anche stagisti o studenti che le aziende ricevono in PCTO) per evitare incidenti e infortuni (art.37 del Testo Unico Sicurezza, D.lgs.81/08).

In caso di omissione dell’obbligo le sanzioni a carico dei datori di lavoro sono di natura penale, fissate dall’art.55 sempre del Testo Unico Sicurezza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati). Confermate, poi, in tale grave omissione, le conseguenze risarcitorie come ravvisate in sede di giudizio in caso di infortunio con lesioni.

Per conoscere l’offerta associativa sui corsi sicurezza, i rimborsi previsti dalla bilateralità per le imprese versanti EBAV o EDILCASSA VENETO basta rivolgersi ad UPA Servizi Formazione, tel. 0459211555.

La nuova disciplina definisce in modo organico i percorsi formativi per le figure chiave della prevenzione, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, gli addetti all’uso di attrezzature specifiche e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Il nuovo Accordo, dopo una lunga “gestazione normativa”, rende operative le novità introdotte sull’articolo fonte in materia, art. 37 d.lgs. n. 81/2008, definite dalla legge n. 215 del 2021 in merito all’obbligo di:

  • individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • individuazione da parte delle società di formazionedell’obbligo di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • monitoraggio e controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte delle società di formazione, sia da parte dei datori di lavoroquando il discente di un corso torna in azienda/cantiere per svolgere la sua mansione.

La novità dell’obbligatoria verifica da parte delle società di formazione che erogheranno i corsi ASR 2025 impatterà in maniera significativa sulla necessaria comprensione della lingua veicolare italiana da parte dei lavoratori stranieri (che sono ad oggi il 25% medio negli occupati del settore artigiano in genere e il 50% nel settore costruzioni), che dovrà essere verificata da un mediatore interculturale o un traduttore.

L’ASR 2025 ammette, oltre ai corsi in presenza, anche l’e-learning o la forma mista.

L’ASR 2025 prevede disposizioni transitorie  così sintetizzabili (per l’originale si rinvia all’Accordo): dal 25 Maggio 2025, in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, ossia fino al 24 Maggio 2026, i datori di lavoro e le società di formazione alle quali essi si affidano possono avviare i corsi in materia secondo le metodologie didattiche e i format di attestazione e verifica dei corsi completati secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo ASR. Per il nuovo modulo formativo introdotto dall’ASR quello dedicato al datore di lavoro che dura almeno 16 ore più ulteriori 6 ore nel settore costruzioni (corso che non esisteva prima e che quindi nessuna impresa può aver già fatto) si prevede un periodo transitorio di ben 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo e quindi questo ulteriore adempimento formativo a carico del datore di lavoro va’ concluso entro il 24 Maggio 2027.

Dal 25 Maggio 2025 non esiste più il concetto dei 60 gg dall’assunzione entro cui completare la formazione obbligatoria previsto dall’art.10 dell’abrogato ASR del 21.12.2011.

Quindi, dal 25 maggio 2025, per la formazione dei lavoratori l’ASR 2025 rinvia, senza il passaggio dei 60 giorni, alla mera lettura del dato di legge (art.37 TU Sicurezza) che da sempre prevede che questa venga realizzata e conclusa “alla costituzione” del rapporto e quindi prima che il neo-assunto venga fatto lavorare nella mansione prevista. In caso di cambio mansione o trasferimento in costanza di rapporto di lavoro la formazione va ripetuta e conclusa prima di tali variazioni. Le sentenze di Cassazione in tema di infortuni gravi o mortali hanno più volte ribadito, anche quando sussisteva il passaggio dei 60 giorni del precedente e abrogato ASR, l’importanza di questo tempismo consolidando negli anni il costante principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi tale condotta del lavoratore conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza datoriale degli obblighi formativi”.

Quindi, invitiamo i datori di lavoro, per ogni nuova assunzione, a consultare su www.formazione.confartigianato.verona.it il calendario dei corsi a catalogo. L’offerta formativa è divisa per settore e classe di rischio di riferimento dell’impresa, adeguati alla mansione del neo-assunto del caso, in modo da programmare la conclusione del corso di formazione necessario prima della costituzione del rapporto o in ogni caso prima dell’effettivo espletamento della mansione oggetto dell’assunzione prevista. Resta sempre possibile co-progettare con la nostra società di formazione un corso di sicurezza ad hoc aziendale per le singole esigenze del caso.

Per ogni esigenza di chiarimento invitiamo a contattare i nostri settori Sicurezza e Formazione.