17 Dicembre 2019

SERVIZI SICUREZZA – Medicina del Lavoro

Sicurezza

Il decreto 81/08 prevede tra le misure generali di tutela e protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori anche il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici e l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona.

Inoltre il datore di lavoro il quale ometta di nominare il medico competente in tutti i casi nei quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, e in particolare qualora ometta di far effettuare le visite preassuntive di idoneità alla mansione specifica, si troverà in una ipotesi di violazione penalmente sanzionata.

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori, che comprende accertamenti preventivi e periodici (inclusi esami clinici, biologici e indagini diagnostiche), viene svolta dal medico competente ed è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente (ad es. uso di videoterminali).

Per accompagnare e assistere le imprese sul complesso versante dell’adempimento degli obblighi, Confartigianato Imprese Verona/UPA Servizi Srl mettono a disposizione delle imprese un servizio puntuale e qualificato.

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APPROFONDIMENTO

Chi è sottoposto a sorveglianza sanitaria?

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio non irrilevante per la salute e per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

Obblighi del Datore di lavoro

  1. a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.[…omissis]
    g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
    g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; […omissis]

Sanzioni per il datore di lavoro

Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] […omissis].


Il contenuto della presente, avendo esclusivamente carattere informativo, non può essere considerato esaustivo, pertanto Confartigianato Imprese Verona rimane a disposizione per fornire indicazioni specifiche alle aziende ed ai lavoratori.