PENSIONI – Cambiano da quest'anno i criteri di tassazione degli assegni pensionistici
6 Aprile 2021

PENSIONI – Cambiano da quest’anno i criteri di tassazione degli assegni pensionistici

Patronato INAPA

Cambiano, formalmente, i criteri per la tassazione delle pensioni a partire da quest’anno.

La questione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e gli autonomi non titolari di altre prestazioni pensionistiche, per i quali l’INPS, da gennaio 2021, ha modificato la distribuzione mensile dell’Irpef sulle pensioni, spalmando nell’arco dell’intero anno la maggiore quota che gravava sulle tredicesime, di fatto anticipando la tassazione della tredicesima.

Lo ha comunicato proprio l’INPS, con il messaggio n. 1359/2021, nel quale vengono spiegate le innovazioni del certificato di pensione 2021, rispondendo inoltre ai dubbi dei pensionati che, dall’inizio dell’anno si sono visti ridurre di qualche decina di euro l’importo mensile della pensione.

Il nuovo criterio assicura comunque, l’invarianza annua del prelievo fiscale complessivo, garantendo l’omogeneità della tassazione della tredicesima rispetto alle altre mensilità di pensione.

Il nuovo criterio di tassazione indicato nel certificato di pensione (il cosiddetto modello ObisM) che da quest’anno, spiega l’INPS, verrà messo a disposizione in modalità dinamica cioè con le informazioni allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta. Pertanto, sarà possibile, per le pensioni della Gestione privata e di quella dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso. Come noto, il certificato viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

Oltre ai dati già presenti (importo mensile lordo della pensione e trattenute fiscali) nel documento sono presenti, inoltre, ulteriori informazioni utili per il pensionato, tra cui gli specifici avvisi, sia per ricordare ai titolari di pensioni anticipate “quota 100” e “precoci” il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l’obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, verrà visualizzata l’informazione relativa all’erogazione della somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima) qualora corrisposta per l’anno corrente.

Il modello è disponibile nell’area personale del sito INPS di ciascun assicurato. Si rammenta che il certificato non viene emesso per le prestazioni di accompagnamento alla pensione (in particolare ape sociale, assegni straordinari di solidarietà e isopensione): questi trattamenti, infatti, non essendo pensioni non godono della rivalutazione annua e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata. L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

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