ANTIRICICLAGGIO – Il prossimo 11 dicembre scadrà il termine entro cui comunicare al registro imprese CCIAA il nominativo del “titolare effettivo”
Consulenza Fiscale e AziendaleContabilità e TributiIl prossimo 11 dicembre scadrà il termine entro cui taluni soggetti privati dovranno comunicare al Registro delle Imprese i nominativi dei “titolari effettivi”, ovvero “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.
L’obbligo consegue dalla pubblicazione in G.U. il 9 ottobre u.s. del decreto del MIMIT che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi, prevedendo appunto 60 giorni a partire dal 9 ottobre per la relativa comunicazione. Il suddetto obbligo discende dalla disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, artt. 20 e 21, direttive UE 849/2015 e 843/2018, DM del MEF 55/2022).
I soggetti tenuti alla comunicazione sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative);
- le persone giuridiche private, ovvero le fondazioni, le associazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
I soggetti obbligati costituiti successivamente al 9 ottobre 2023, dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri o dalla loro costituzione.
REGIME SANZIONATORIO
La violazione degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva, comporta l’applicazione da parte della Camera di Commercio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro).
In caso di società, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da uno degli amministratori (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori) ed è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e specifico modulo digitale. A tal riguardo si segnala che, pur non essendo ammesse deleghe per la sottoscrizione digitale della comunicazione, è tuttavia possibile demandare a terzi la spedizione telematica della comunicazione stessa.
I soggetti interessati clienti della nostra U.P.A. SERVIZI S.R.L. per la tenuta della contabilità e consulenza aziendale stanno già ricevendo assistenza da parte degli uffici per il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione, mentre invitiamo le imprese obbligate seguite da consulenti esterni a rivolgersi tempestivamente ad essi per chiedere di essere accompagnate per l’assolvimento nei termini.