
ACCISE – Recupero accise gasolio autotrazione: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2025. Attivo il nostro servizio per aiutare le imprese
Contabilità e TributiTrasporti - Logistica - MobilitàL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una propria nota formale, ha dato il via alla presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di esercenti trasporto stradale al fine di ottenere il recupero accise del secondo trimestre 2025. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dalla norma (art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95) può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2025.
COME SEMPRE CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA – UPA SERVIZI È DISPONIBILE CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONE.
Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture di gasolio e HVO aventi data del rifornimento dal 1° aprile al 30 giugno 2025. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro V e superiore indipendentemente che siano veicoli per trasporto per conto di terzi o trasporto in conto proprio.
Nel caso di trasporto di viaggiatori il recupero è possibile per gli autobus per il servizio pubblico anche scolastico.
ATTENZIONE! Nel corso del secondo semestre 2025 è stata modificata l’accisa gravante sul gasolio, sia su quello “petrolifero” sia su alcuni di quelli di sintesi HVO. In altre parole a partire dal 15 maggio 2025 l’accisa del gasolio è aumentata di 1,5 centesimi per litro, aumento che gli aventi diritto recuperano con la dichiarazione trimestrale.
In considerazione della variazione dell’accisa durante il trimestre di riferimento sono previste diverse modalità di rimborso in base al periodo di rifornimento.
Per i rifornimenti dal 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo):
- il rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio indipendentemente se si tratta di “petrolifero” o di sintesi o da idrotrattamento HVO.
Per i rifornimenti dal 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
- Il rimborso è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio “petrolifero” e per quello di sintesi o da idrotrattamento HVO ma solamente quello NON AVANZATO (tecnicamente HVO che NON soddisfa le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 e che ha un’accisa identica al gasolio “petrolifero”).
Sempre per i rifornimenti dal 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
- Il rimborso si abbassa a euro 214,18 per mille litri ma solamente per il carburante di sintesi o da idrotrattamento HVO qualora sia quello AVANZATO (tecnicamente HVO CHE SODDISFA le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 che ha una accisa agevolata non avendo subito l’aumento di 1,5 centesimi al litro come quello “petrolifero”).
In considerazione del fatto che il gasolio sintetico HVO può essere di diversa natura e non sempre sulle fatture o sulle distinte è indicato il tipo di HVO, è importante richiedere al proprio fornitore di specificare quale tipo di HVO ha erogato al fine di imputare correttamente il rimborso ed evitare le contestazioni da parte dell’agenzia fiscale.
Nel caso sia richiesta la compensazione del credito spettante, la possibilità di utilizzo della somma decorre dalla data del rilascio della specifica attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se l’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di CONSEGNA della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 02 25 anno 2025. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.
Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Si segnala che, qualora l’agenzia delle dogane emetta la prevista attestazione, o qualsiasi altro atto, la somma da utilizzare sarà quella indicata in tale atto anche se emesso prima o dopo i 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e non quanto di sopra riportato.
Di seguito indichiamo i DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
NB: se le fatture sotto elencate sono riferite agli acquisti con rifornimenti nella rete stradale di distribuzione carburanti, le fatture stesse devono riportare la targa del veicolo
- Fatture di acquisto indicanti i rifornimenti in Italia dal 01/04/2025 al 30/06/2025 di tutti i tipi di gasolio per autotrazione, “petrolifero” o HVO, sia in rete stradale sia di rifornimento del proprio distributore;
- Indicazione dei litri di gasolio (suddivisi tra “petrolifero” e HVO) utilizzato per mezzi e/o attrezzature NON ammesse al beneficio per il periodo dal 01/04/2025 al 14/05/2025 e dal 15/05/2025 al 30/06/2025;
- Indicazione dei litri di gasolio (suddivisi tra “petrolifero” e HVO) utilizzato per mezzi AMMESSI al beneficio per il periodo dal 01/04/2025 al 14/05/2025 e dal 15/05/2025 al 30/06/2025;
Per ogni veicolo utilizzato per i quali spetta il recupero:
- Km percorsi dal 01/01/2025 al 14/05/2025 di tutti i veicoli indipendentemente dal tipo di gasolio
- Km percorsi dal 15/05/2025 al 30/06/2025 di tutti i veicoli utilizzanti gasolio “petrolifero” e per quello sintetico HVO NON considerato biocarburante avanzato
- Km percorsi dal 15/05/2025 al 30/06/2025 di tutti i veicoli utilizzanti solamente gasolio sintetico HVO CONSIDERATO biocarburante avanzato
In termini generali si ricorda che il consumo massimo di gasolio, di qualsiasi natura esso sia, non può superare il parametro limite di 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019), conseguentemente le dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi non saranno accettate dall’ADM.
Per coloro che presentano per la PRIMA VOLTA LA DICHIARAZIONE O PER DICHIARAZIONI CON VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente:
- carta d’identità di chi firma la dichiarazione in corso di validità;
- fotocopia delle Carte di Circolazione / Documento Unico dei veicoli pari o superiori a 7.5 ton utilizzati nel trimestre:
- per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);
- per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: anche la fotocopia della licenza di trasporto;
- per gli autobus: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;
- per tutti i distributori privati l’autorizzazione rilasciata dal comune e l’eventuale codice impianto rilasciato dall’ADM;
- nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.
SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 18 LUGLIO
via mail al seguente indirizzo: accise@confartigianato.verona.it
Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma recuperata. I nostri uffici forniranno il preventivo a ogni singola richiesta.
Per ulteriori informazioni: tel. 0459211555
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