5 Aprile 2019

AUTOTRASPORTO – Recupero accise I trimestre 2019: affidati al nostro servizio predisposizione domande

SERVIZI IMPRESE

L’Agenzia delle Dogane ha comunicato le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel I trimestre 2019, dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

La misura del beneficio riconosciuta per il periodo in questione corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

Tale beneficio è riservato alle:

  • > imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
  • > imprese che in generale utilizzano autocarri in conto proprio;
  • > imprese di trasporto persone conto terzi che eseguono il servizio pubblico di linea anche scolastico.

Hanno diritto al beneficio tutte le imprese che utilizzano:

  • > autocarri con peso a pieno carico pari o superiore a 7.5 tonnellate per trasporto di merci IN CONTO PROPRIO e PER CONTO TERZI;
  • > autobus per il servizio pubblico ANCHE SCOLASTICO.

CONFARTIGIANATO VERONA, TRAMITE UPA SERVIZI, E’ A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE, CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE E LA LORO PRESENTAZIONE.

SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 16 APRILE 2019

  • > al vostro abituale referente della tenuta contabile o presso uno qualsiasi dei nostri uffici distribuiti in provincia (CLICCA) oppure via e-mail
  • > all’indirizzo accise@confartigianato.verona.it

Il servizio è a pagamento e la tariffa commisurata in percentuale al tributo recuperato. I nostri uffici forniranno il preventivo per ogni singola richiesta.

INDICAZIONI UTILI

Dal 1 gennaio 2016 non sono piu’ ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli di categoria Euro zero o inferiore, Euro 1, Euro 2.

Si ricorda che le fatture di acquisto di gasolio effettuate presso i distributori di carburante devono obbligatoriamente riportare le targhe degli automezzi per i quali è stato effettuato il rifornimento.

Per ottenere il rimborso e’ obbligatorio che la fattura elettronica riporti l’indicazione della targa del veicolo rifornito presso gli impianti di distribuzione.

Le fatture prive di targa saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane. Per le fatture emesse con computer, l’annotazione a mano della targa dell’automezzo, purtroppo non sarà ritenuta sufficiente.

Si rammenta che sono ammessi al beneficio solo i consumi di gasolio relativi ai mezzi di trasporto su indicati, con esclusione dei consumi relativi a veicoli ed attrezzature diverse.

Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione del credito maturato, le imprese aventi diritto dovranno presentare l’apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti entro il 30/04/2019.

La compensazione del credito spettante decorre dalla data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se L’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 01 19.

Di seguito indichiamo i DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

1) fatture di acquisto in Italia del gasolio per autotrazione con l’indicazione dei litri e della targa, relative al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019.

2) per ogni veicolo utilizzato: i km percorsi nel periodo e il totale dei km indicato sul contachilometri al 31/03/2019

3) fotocopia integrale della carta d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa;

4) I litri di gasolio utilizzato per mezzi e/o attrezzature non ammesse al beneficio

Per chi presenta per la PRIMA VOLTA O PER VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente:

5) fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli pari o superiori a 7.5 tonnellate utilizzati nel trimestre;

6) per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);

7) per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: la fotocopia della licenza di trasporto;

8) per i Pullman: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;

9) nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti;

10) per le società di persone e di capitali: visura camerale e carta d’identità del legale rappresentante

Qualora il gasolio acquistato sia stato utilizzato anche per veicoli e/o attrezzature non ammesse al beneficio (gru, motori ausiliari, gruppi elettrogeni, “muletti”, pale meccaniche, veicoli inferiori alle 7.5 tonnellate , categorie EURO DUE O INFERIORI, ecc) sarà necessario indicare i litri di carburante utilizzati per tali mezzi.