AUTORIPARAZIONE – Disciplina installazione ed applicazione strutture amovibili (porta bagagli, porta sci e porta biciclette)
SERVIZI IMPRESEPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. del 21 gennaio 2025, il decreto del 19 dicembre 2024 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, relativo alle Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili porta bagagli e porta sci.
Tale decreto disciplina anche i porta biciclette sul gancio, la cui norma specifica nei mesi scorsi è stato oggetto di norme particolari, eccessive, molto discusse e per molti aspetti illogiche e che hanno sconcertato le imprese di autoriparazione per assurda sostanziale impraticabilità in Italia a fronte della regolare posizione, ad esempio, dei veicoli stranieri con portabici a sbalzo posteriore circolanti da noi.
Il decreto, scaricabile qui a lato, stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili porta bagagli e porta sci, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1.
Tali installazioni delle strutture amovibili non necessitano di intervento da parte di impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 122/1992, mentre l’installazione del gancio traino, indispensabile per tali strutture posteriori, necessariamente deve essere effettuata da autoriparatore. Si veda ad esempio una precedente notizia sul tema
In sintesi, nel nuovo decreto:
- viene ammessa l’installazione delle strutture amovibili succitate, senza aggiornamento della carta di circolazione purché siano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo;
- le strutture porta biciclette sono assimilate alle strutture porta bagagli e porta sci;
- i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto;
- sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile, è consentita l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice gialla (esattamente quella utilizzata per i rimorchi e carrelli appendici).
Ricordiamo che il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), reperibile sulla gazzetta ufficiale dell’UE numero L215/27 del 14/08/2010 tratta di Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne.
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
Il marchio internazionale di omologazione, che deve essere indelebile e ben visibile, consistente in un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione, seguito dal numero regolamento di riferimento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio
E’ ipotizzabile che a seguito di tale decreto siano rilasciate circolari da parte de ministero, qualora ci siano novità ne daremo tempestiva informazione.