AMBIENTE & TRASPORTI – Entro il 30 giugno obbligo di geolocalizzazione dei mezzi per rifiuti speciali pericolosi. Scarica l’allegato tecnico e comunicaci eventuali osservazioni o modifiche
AmbienteTrasporti - Logistica - MobilitàLa conversione del Milleproroghe 2026 (Legge n. 26/2026) ha rinviato al 15 settembre 2026 l’obbligo esclusivo del FIR digitale nell’ambito del RENTRI, consentendo nel frattempo l’uso alternativo del formulario cartaceo o digitale. Sono differite anche le relative sanzioni, mentre l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli per rifiuti speciali pericolosi è fissato al 30 giugno 2026. La proroga non sospende la digitalizzazione, ma offre agli operatori una fase transitoria per adeguare procedure e sistemi.
In merito al tracciamento geolocalizzato dei mezzi richiesto da RENTRI, dunque, vi sottoponiamo in allegato la bozza dell’Allegato Tecnico relativo ai requisiti per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi (CAT. 5).
Il documento definisce i criteri che i sistemi di tracciamento dovranno rispettare ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 59/2023. Come potrete notare dalla lettura del testo, il livello di dettaglio richiesto dalla norma speciale è molto profondo.
Tra i requisiti più impattanti previsti dal testo, si segnala:
- Associazione univoca tra dispositivo GPS e autoveicolo (tramite targa e numero di telaio) unita all’identificativo del FIR digitale.
- Tracciamento continuo con una frequenza di rilevamento molto alta: i punti GPS dovranno essere campionati e trasmessi con intervalli non superiori a 3 minuti.
- Registrazione dettagliata: oltre alla posizione, il sistema dovrà etichettare l’inizio del trasporto, l’arrivo, i trasbordi e, soprattutto, le sospensioni per sosta tecnica.
- Trasmissione e archiviazione: i tracciati (inclusi i metadati di accuratezza) dovranno essere trasmessi al RENTRI tramite API in formato GeoJSON contestualmente all’invio del FIR digitale. Le imprese avranno inoltre l’obbligo di archiviare questi dati per renderli disponibili in caso di ispezioni degli organi di controllo ambientale.
Considerando il delicato equilibrio tra questi obblighi di tracciabilità ambientale e la tutela della privacy dei lavoratori, vi invitiamo a prendere visione del file e a condividere con la nostra Associazione le vostre riflessioni in merito.
Vi preghiamo inoltre di segnalarci eventuali osservazioni o proposte di modifica che vorreste apportare al documento, in modo da poterne tenere conto.
ALLEGATO
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