AMBIENTE – Obbligo etichettatura ambientale rinviato a gennaio 2022. Accolte richieste di Confartigianato
21 Maggio 2021

AMBIENTE – Etichettatura ambientale rinviata a gennaio 2022. Accolte richieste di Confartigianato

Ambiente

Con la conversione in legge del Decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41, il cosiddetto Decreto Sostegni, è stato approvato l’emendamento presentato da Confartigianato e relativo all’etichettatura ambientale degli imballaggi.

La Confederazione ha richiesto ed ottenuto la sospensione dell’intero comma 5 dell’articolo 219 del Dl 152/2006, il quale prevede che gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Con il Decreto Milleproroghe 2021 era già arrivata una prima, parziale sospensione, con il rinvio al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di introdurre le indicazioni per supportare il consumatore nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita, ma era rimasto in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/Ce. Ora, grazie all’intervento di Confartigianato, anche questa imposizione è stata rinviata a gennaio 2022.

Di seguito si riporta il confronto tra l’emendamento presentato e il testo convertito in legge nella giornata di mercoledì 19 maggio 2021.

Proposta Confartigianato del 7 aprile 2021 

Conversione in Legge DL sostegni 

DDL AC 3099  Approvato 

Art. 30 

(Sospensione obbligo etichettatura ambientale) 

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. L’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente: “6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni.

5-ter. L’articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina.

All’articolo 39 

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

“I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

Dunque, non solo è stata accolta la richiesta di rinvio, ma anche quella relativa all’ “esaurimento scorte” degli imballaggi confezionati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo introdotto dal D.lgs. 116/2020. Confartigianato ha visto quindi accolta gran parte delle richieste sul tema dell’etichettatura ambientale.

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Per informazioni: Settore Ambiente

tel. 0459211555

e-mail: paolo.cipriano@confartigianato.verona.it

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