AMBIENTE – Emissioni in atmosfera: limitare uso di sostanze cancerogene o sostituirle. Relazione da inviare alla Provincia entro il 28 agosto
AmbienteLe ultime modifiche normative sul tema delle emissioni in atmosfera prevedono che determinate sostanze pericolose vengano limitate nell’utilizzo e, se tecnicamente ed economicamente possibile, sostituite nei cicli produttivi il prima possibile. Al fine di valutare la percorribilità di tali soluzioni deve essere inviata, entro il 28 agosto 2021, un’apposita relazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione alle emissioni (Provincia di Verona). Tale scadenza riguarda le attività che sono in possesso di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto che utilizza tali “sostanze cancerogene ecc.”.
Consigli utili
- Verificare le prescrizioni riportate nella propria autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ci risulta che la maggior parte di queste facciano già riferimento al divieto di utilizzo di “sostanze cancerogene ecc.”, ma magari con riferimenti diversi rispetto alle ultime modifiche intervenute).
- Reperire le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati per l’attività oggetto di autorizzazione e nel caso di presenza delle “sostanze cancerogene ecc.” provvedere in alternativa:
- all’immediata sostituzione dei prodotti con altri privi di tali sostanze, interfacciandosi con il proprio fornitore di fiducia – soluzione consigliata
- all’inoltro della relazione alla Provincia di Verona entro il 28 agosto 2021 – nel solo caso non sia possibile la sostituzione
- Poiché l’elenco di queste sostanze (in particolare quelle della “candidate list” del regolamento REACH) viene periodicamente aggiornato, si consiglia di chiedere ai propri fornitori di materie prime e prodotti chimici una dichiarazione di assenza/presenza delle sostanze di cui all’art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06, e l’aggiornamento della dichiarazione stessa, in caso di modifica dell’elenco delle sostanze.
Approfondimenti
Il d.lgs n. 102/2020 è intervenuto con numerose modifiche ed integrazioni alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006, relativa alle emissioni in atmosfera, introducendo nuovi adempimenti e scadenze per le imprese, con particolare riferimento alle emissioni di determinate sostanze pericolose.
In particolare, la riscrittura dell’articolo 271, comma 7-bis, del d.lgs. n. 152/2006* stabilisce che determinate sostanze debbono essere limitate nell’utilizzo valutandone la possibile eliminazione dai cicli produttivi che ne determinano l’emissione in atmosfera, qualora la sostituzione dei prodotti risulti tecnicamente ed economicamente possibile.
“Sostanze cancerogene, ecc.”
Le sostanze da considerare sono:
- quelle classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), individuabili in base a quanto riportato nella sezione 2 della scheda dati di sicurezza predisposta dal fornitore in conformità al regolamento CLP 1272/2008 sulle sostanze e miscele pericolose;
- quelle che danno tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, intendendosi per tali quelle individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 (e cioè: policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni);
- quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” consultabile all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table (l’elenco viene aggiornato periodicamente da Echa – Agenzia europea per le sostanze chimiche).
Relazione
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi generando emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione, devono inoltrare all’autorità competente (Provincia di Verona) una relazione contenente:
- l’analisi delle alternative disponibili per la sostituzione,
- la valutazione dei rischi connessi a tale sostituzione,
- la verifica della fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.
La relazione deve essere inviata ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione. Sulla base della relazione l’autorità competente può chiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
In base alle disposizioni transitorie, articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 102/2020**, per le attività in esercizio la prima relazione deve essere presentata entro il 28 agosto 2021.
Successivamente, nel caso in cui la sostituzione dei prodotti non avvenga, con decorrenza quinquennale dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti inviano una analoga relazione all’autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze; così pure se, in seguito all’aggiornamento degli elenchi, le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo rientrino tra quelle sopra indicate, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione, di cui sopra.
La norma nazionale non fornisce precise indicazioni in merito alla predisposizione della relazione, pertanto, in assenza di indicazioni da parte delle autorità competenti, i contenuti potranno essere i seguenti:
- individuazione delle sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti utilizzate nei cicli produttivi che generano emissioni in atmosfera (ove tale verifica dovesse dare esito totalmente negativo, non va presentata alcuna relazione);
- verifica della possibilità di sostituzione;
- analisi delle condizioni per attuare la sostituzione: costi, modifiche impiantistiche, tempi, ecc.;
- valutazione “costi-benefici”, in particolare considerato sia il livello di contenimento delle emissioni già conseguito, sia le possibili controindicazioni delle sostanze sostitutive e del loto utilizzo;
- conclusioni, con l’indicazione dei motivi che consentono/impediscono la sostituzione.
Per aiutare gli eventuali interessati si segnalano i seguenti documenti
Modello predisposto dalla Provincia di Padova
Modello predisposto dalla Provincia di Vicenza
Richiami normativi
* Articolo 271, comma 7-bis, del d.lgs. n. 152/2006: «Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.».
**Articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 102/2020: «In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
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Per informazioni: Ufficio Ambiente
tek. 0459211555