DECRETO AGOSTO – Confermato il contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici
2 Novembre 2020

DECRETO AGOSTO – Confermato il contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici

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Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Agosto (D.L. 14.08.2020) si conferma il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (ossia i centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

La città di Verona, dunque, rientra nella prima fattispecie. Da segnalare, però, che mancano ancora le procedure ufficiali per la presentazione delle richieste.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 degli esercizi sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni citati.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

  • 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
  • 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a un milione di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
  • 5%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti citati che soddisfano i requisiti, in misura non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.07.2019 nelle zone A dei comuni citati. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 Euro.

Accesso al contributo

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all’articolo 25, commi 8-11, D.L. 34/2020, la richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, le cui modalità di presentazione saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.

L’erogazione del contributo avviene mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si segnala altresì quanto segue:

  • il contributo non concorre alla formazione base imponibile ai fini delle imposte dirette/ IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese;
  • il comma 6 dell’articolo 59 espressamente prevede che il contributo in questione non è cumulabile con il contributo previsto dall’art. 58 del DL in esame per le imprese della ristorazione;
  • in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Sanzioni

Per effetto del richiamo all’articolo 25, commi 12-14, del D.L. 34/2020 trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori, in caso di irregolarità (restituzione del contributo, sanzioni amministrative ed eventualmente anche penali).

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Per informazioni:

0459211555

e-mail: info@confartigianato.verona.it

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