TRASPORTI – Trasporto merci pericolose: in vigore la nuova check-list ADR della Direttiva UE per i controlli su strada
28 Luglio 2026

TRASPORTI – Trasporto merci pericolose: in vigore la nuova check-list ADR della Direttiva UE per i controlli su strada

Trasporti - Logistica - Mobilità

Sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2026, è stato pubblicato il Decreto MIT 13 aprile 2026 , con il quale è stata recepita la Direttiva 2022/1999/UE del 19 ottobre 2022, in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della Direttiva delegata (UE) 2025/1801 del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999/UE.

Le disposizioni del Decreto in esame sono entrate in vigore il 24 giugno 2026 in occasione dei controlli effettuati a campione su strada sui trasporti di merci pericolose (ADR) effettuati con veicoli che effettuano trasporto nazionale ovvero internazionale con provenienza da uno Stato membro UE o da un Paese non-UE.

In sede di controllo, la cosiddetta “lista di controllo”, allegata alla direttiva, oltre a essere utilizzata nell’ambito della procedura operativa di verifica, deve essere consegnata in copia al conducente del veicolo. Tale adempimento è finalizzato a evitare, in occasione di successivi controlli, la ripetizione delle verifiche sui medesimi aspetti, fatta salva la facoltà degli organi di controllo di effettuare ulteriori accertamenti riguardanti profili diversi.

La lista di controllo è sempre compilata e consegnata al conducente ogni qualvolta viene eseguito un controllo ad un trasporto in regime ADR, indipendentemente dal fatto che tale controllo porti o meno gli agenti ad elevare sanzioni, sia per la violazione della convenzione ADR sia per altre norme, come la disciplina sociale delle ore di guida interruzione e riposo, la velocità,  i divieti di circolazione ecc..
Grazie.

Gli organi di controllo possono prelevare dei campioni dei prodotti trasportati, affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente e possono altresì effettuare controlli preventivi presso i locali dell’impresa o quando siano state riscontrate irregolarità su strada che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Le eventuali infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro UE in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l’impresa, ai fini dell’applicazione dei conseguenti adempimenti nei confronti dell’impresa stessa.

ALLEGATO

Decreto MIT 13 aprile 2026