TRASPORTI – Precisazioni Ministero su tempi guida, interruzione e riposo: estrazione carta conducente, calcolo durata min tempi di riposo giornaliero e inserimento manuale attivita’
8 Luglio 2020

TRASPORTI – Precisazioni Ministero su tempi guida, interruzione e riposo: estrazione carta conducente, calcolo durata min tempi di riposo giornaliero e inserimento manuale attivita’

Trasporti - Logistica - Mobilità

Tempi di guida, interruzione e riposo: come comportarsi con l’estrazione della carta del conducente

Dall’avvento del tachigrafo digitale si sono succedute le più colorite interpretazione su come si debba comportare il conducente con la propria carta del conducente qualora non sia a bordo o nei pressi del veicolo.

Al fine di chiarire la questione, da ultimo in ordine di tempo è intervenuto il Ministero dell’Interno con una propria circolare del 3 luglio scorso (Prot. 4683).

La nota in questione, sinteticamente, indica come il conducente abbia l’obbligo di estrarre la propria carta solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e che non possa, quindi, evitare che altri utilizzino lo stesso veicolo o che accedano al tachigrafo.

In tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida, perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la possibilità di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale, proprio per registrare tali tempi che devono essere impostati manualmente sia come inizio sia come termine.

Più dettagliatamente la circolare ricorda che l’articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo quali: altre mansioni, periodi di disponibilità e interruzioni di guida e periodi di riposo – se il veicolo è munito di tachigrafo digitale – devono essere inseriti mediante i comandi di inserimento di dati manuale del tachigrafo. Al contempo, il medesimo articolo 34 del regolamento, ma al paragrafo 2, prevede l’obbligo per i conducenti, di proteggere le carte delle quali sono titolari.

Su questi aspetti la Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea ha affermato che non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero; l’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi.

Con tali premesse, il Ministero dell’Interno, con la circolare in questione, ribadisce nelle conclusioni del documento che, il conducente ha l’obbligo di estrarre la propria carta dall’apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e che non possa, quindi, evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo (ad esempio per l’uso di un altro collega, per le manovre di un “piazzalista”, per le operazioni di un autoriparatore ecc.), diversamente qualora il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la possibilità di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale, ma qualora inizi un periodo diverso dalla guida, perché impegnato in altre mansioni (in tempi di disponibilità o per una pausa o per il riposo giornaliero o settimanale) dovrà ovviamente utilizzare gli inserimenti manuali per indicare l’inizio di tali periodi e, ovviamente, la fine degli stessi.

MINT CIR 4683 ESTRAZIONE CARD CRONO

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Tempi di guida, interruzione e riposo: come calcolare la durata minima dei tempi di riposo giornaliero e la corretta selezione dell’inserimento manuale delle attivita’

Il Ministero dell’interno con una circolare (la n. 4780 del 04/07/2020), nel fare una rapida sintesi del Regolamento 561/2006 sui tempi di guida, interruzione e riposo e nel ricordare l’obbligo degli inserimenti manuali delle attività nei tachigrafi digitali, interviene nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di polizia stradale ricordando che:

“Nell’ipotesi di “micro interruzioni” della guida di pochi minuti, queste non possono essere considerate agli effetti di legge “interruzioni” che, come detto, devono essere di almeno 45 minuti [ndr ovvero 15 + 30 minuti], né tantomeno “periodi di riposo” giornaliero o settimanale (durante i quali il conducente può disporre liberamente del suo tempo).

Tuttavia, se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali disponendone, quindi, liberamente, le micro interruzioni non possono essere considerate neanche come tempi di disponibilità.

In tali casi, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo del “lettino” per registrare le suindicate “‘micro interruzioni”, non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo. Naturalmente i periodi in questione non saranno calcolati nel computo dell’orario di lavoro di cui all’art. 3 della Direttiva 2012/15/CE.”

MINT CIR 4780 CALCOLO TEMPI CRONO