3 Febbraio 2020

TRASPORTI – Nuovi obblighi per i possessori di distributori e depositi privati interni di carburante per autotrazione. Nostro servizio di consulenza e assistenza

Trasporti - Logistica - Mobilità

Nel Decreto Legge 124/2019, e nella relativa legge di conversione, che tratta di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e tra le altre cose, anche di contrasto alle frodi in materia di accise, ha apportato una importante modifica per i distributori e depositi privati di gasolio. La modifica abbassa il limite di esenzione dall’obbligo di munirsi di Licenza Fiscale per l’esercizio dei distributori e dei depositi.

In sostanza, viene sancito che, tutti i “Distributori privati interni per gasolio per autotrazione” con capacità superiore ai 5 mc (attualmente l’obbligo è per le capacità sopra i 10 mc), e tutti i “Depositi privati interni per gasolio non per autotrazione” con capacità superiore ai 10 mc (fino ad ora l’obbligo risultava essere per i deposti superiori ai 25 mc), dovranno essere dotati di Licenza Fiscale rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane (ex UTF).

Le determine nr. 217947/RU e 240433/RU del 27/12/2020 del direttore dell’Agenzia delle Dogane hanno poi completato il quadro normativo stabilendo che l’obbligo di avere la Licenza Fiscale decorrerà dal 31/03/2020 (quindi va richiesta entro tale data).

Conseguentemente, tutti i possessori di “DISTRIBUTORE PRIVATO INTERNO”, quindi per gasolio per autotrazione, superiore a 5 mc, devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

  1. Domanda di rilascio Licenza Fiscale;
  2. Denuncia di distributore;
  3. Autorizzazione Comunale come “Distributore Privato Interno”;
  4. Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  5. Planimetria dell’area con inserito l’impianto;
  6. Perizia asseverata di un Tecnico presso il Tribunale;

(si ricorda che per DISTRIBUTORE si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio autotrazione).

Per quanto riguarda invece i “DEPOSITI PRIVATI INTERNI”, quindi NON per gasolio per autotrazione, superiori a 10 mc, devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

  1. Domanda di rilascio Licenza Fiscale
  2. Denuncia di deposito
  3. Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  4. Planimetria del deposito
  5. Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale

(si ricorda che per DEPOSITO si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio agricolo, per riscaldamento e per tutti gli usi non di autotrazione)

A seguito di queste richieste l’Agenzia delle Dogane competente rilascerà regolare Licenza.

In entrambi i casi viene richiesta la tenuta di un registro di carico/scarico del gasolio acquistato ed utilizzato.

Per tali DISTRIBUTORI e DEPOSITI PRIVATI, prima esentati dalla licenza fiscale, la tenuta del registro ha una modalità semplificata che è la seguente.

  1. il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l’impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarate all’Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;
  2. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  3. Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;
  4. per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 01/04/2020;
  5. Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del 01/04/2020;
  6. Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
  7. Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatori di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
  8. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all’Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all’anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.
  9. In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
  10. Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Grazie alla collaborazione con uno Studio Tecnico, Confartigianato Imprese Verona, per i soci interessati, è a disposizione per un’eventuale consulenza e per assistere l’impresa nella fase di preparazione e inoltro della domanda di rilascio della Licenza Fiscale. Confartigianato Imprese Verona ricorda altresì che per richiedere la Licenza Fiscale è necessario essere già in possesso dell’autorizzazione Comunale e del certificato di Prevenzione Incendi, documenti entrambi da allegare alla richiesta della stessa Licenza Fiscale. Qualora l’azienda non fosse in possesso di tale documentazione, a richiesta, lo Studio procederà a regolarizzare qualora ci siano gli estremi per regolarizzare il distributore o il deposito previa accettazione formale di specifico preventivo.

Lo Studio in convenzione è altresì a disposizione, a titolo gratuito, per effettuare una verifica di tutta la documentazione relativa al distributore o deposito in possesso dell’azienda. A tal proposito ricordiamo che sia il Certificato Prevenzione Incendi sia l’autorizzazione comunale sono soggette a rinnovo periodico, rispettivamente ogni 5 e 15 anni.

Siamo inoltre a segnalare che il mancato adempimento delle norme di cui sopra comporta sanzioni di tipo amministrativo e penale che possono portare anche all’esclusione dal beneficio del recupero delle accise da parte degli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

Per informazioni e per avviare il servizio di consulenza e assistenza:

  • tel. 0459211555