TRASPORTI – Il Ministero chiarisce: divieti circolazione festivi non validi per veicoli che trasportano rifiuti ospedalieri a rischio infettivo
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Ministero dei Trasporti, con propria nota di protocollo n. 2310 del 18/03/2020, nel rispondere ad un formale quesito di impresa relativamente al trasporto dei rifiuti ospedalieri, ha chiarito quanto segue:
“Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali sanitari, ed a maggior ragione di quelli a rischio infettivo, rientra a pieno titolo nella generica fattispecie di cui alla lettera g) del c. 2 dell’articolo 7 del D.M. n. 578/2019.
[NDR la lettera citata riporta: “altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità”]
Infatti, la disposizione della lettera g) è finalizzata a esentare dal divieto una categoria indeterminata di soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali, diversi da quelli espressamente indicati nello stesso articolo 7 del decreto, quando la circolazione dei loro veicoli sia finalizzata a soddisfare esigenze collettive urgenti. In ogni caso è necessario che a bordo del veicolo ci sia idonea documentazione comprovante la necessità”.
Conseguentemente, in data 23/03/2020 il Ministero dell’Interno, con protocollo n. 300/A/2261/20/108/9/1, ha diramato l’informativa sull’esenzione al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi per l’anno 2020, a favore dei veicoli che trasportano rifiuti ospedalieri a rischio infettivo.
Ovviamente tale esenzione non ha scadenza essendo “strutturale” ed i veicoli utilizzati NON devono essere muniti dei cartelli indicatori verdi 50 x 40 cm con la lettera “d” minuscola da 20 cm.