TRASPORTI – Italia ammonita dall'Ue: non può sanzionare il superamento dei limiti di velocità con i dati del cronotachigrafo
12 Novembre 2020

TRASPORTI – Italia ammonita dall’Ue: non può sanzionare il superamento dei limiti di velocità con i dati del cronotachigrafo

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Lo scorso 3 novembre la Commissione Europea¹  ha formalmente ammonito l’Italia ed ha chiesto spiegazioni sull’uso dei dati inerenti la velocità ricavati dal cronotachigrafo ai fini dell’erogazione di sanzioni per il superamento dei limiti.

La questione, che si trascina ormai da anni, è emersa nuovamente in questi giorni ed ora la Commissione Europea procede con ulteriori passi formali.

Da Bruxelles è stato ricordato al Governo italiano che il regolamento che stabilisce obblighi e requisiti sulla costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi (Regolamento UE 165/2014) non permette che i dati ricavati da tali strumenti possano essere usati per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità, mentre la normativa italiana, in contrasto con il Regolamento, consente l’uso di tali elementi ai fini dell’emissione della sanzione. Dunque, in parole povere, fino ad ora, in Italia, i conducenti sono stati sanzionati per eccesso di velocità utilizzando modalità non consentite, nel caso in cui i dati siano stati estrapolati dal cronotachigrafo.

A seguito dell’ammonimento, il Governo italiano ha due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni in risposta, trascorsi i quali, in caso di non invio o di valutazioni non soddisfacenti, la Commissione Europea avvierà la procedura di infrazione, con possibilità che l’Italia venga condannata a pagare una somma fissa ed una variabile, dipendentemente dal tempo che trascorrerà prima di risolvere la motivazione che ha portato all’infrazione.

Il centro della controversia è l’articolo 41 del Regolamento UE 165/2014 nel quale è indicato che “Gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla Direttiva 2006/22/CE”. La norma, quindi, limita il regime sanzionatorio ai tempi di guida, interruzione e riposo e agli eventuali interventi di alterazione sull’installazione del tachigrafo, non quindi ad altre violazioni, come nel caso del superamento dei limiti di velocità, che possono essere valutate con l’analisi dei dati registrati dal tachigrafo.

¹  Si veda:

October infringements package: key decisions (Pacchetto infrazioni di ottobre: decisioni chiave)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_1687

Si tratta della pagina specifica del sito ufficiale della Commissione Europea nella quale sono indicate l’insieme delle infrazioni nei confronti degli Stati Membri adottate o avviate nel mese di ottobre e le relative decisioni. La questione è riportata chiaramente al punto “4. Mobilità e trasporti”.