TRASPORTI – DL Aiuti: legge di conversione in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure per l’autotrasporto, credito d’imposta del 28% sulle spese di acquisto gasolio
Trasporti - Logistica - MobilitàCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata promulgata la Legge n. 91/2022 di conversione del cosiddetto Decreto Legge Aiuti che contiene vari provvedimenti per contrastare gli effetti economici della guerra in Ucraina.
Nello specifico, nel provvedimento sono contenute le misure a sostegno dell’autotrasporto, in particolare lo stanziamento di 496,6 milioni di euro per riconoscere un credito d’imposta alle imprese pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio, al netto dell’Iva.
Come emerso nel decreto ministeriale dei giorni scorsi e nel corso della riunione fra associazioni di categoria del settore e rappresentanti del MIMS, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Inoltre, non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile ai fini IRAP ed è escluso dai limiti di compensabilità previsti dalla legge.
Tale credito è cumulabile con altri benefici che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.
La misura sostituisce interamente quanto previsto nel cosiddetto DL energia di marzo che istituiva un fondo pari a 500 milioni per l’autotrasporto.
La Legge n. 91 prevede anche l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica passa dal 12% al 15%; mentre il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale passa dal 20% al 25%. Tali ultimi aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
In fase di conversione è stato approvato anche l’emendamento che conferma il retrofit, per convertire ad alimentazione elettrica o ibrida i veicoli per il trasporto merci; è stato introdotto anche l’articolo che modifica in senso più favorevole ai contribuenti il regime della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (la richiesta facilitata dell’agevolazione è stata consentita per importi fino a 120 mila euro. In precedenza erano 60 mila).
È stata confermata, inoltre, la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2022 da parte di SACE Spa a banche, istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese danneggiate dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia.
Sempre in tema di liquidità delle piccole e medie imprese, è stato confermato il potenziamento del Fondo di garanzia PMI per finanziamenti concessi a titolo gratuito, dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022, alle imprese localizzate in Italia riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dal conflitto. Confermato anche il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0.