TRASPORTI – Carta tachigrafica: per il Ministero dell’Interno è possibile la guida in Italia in attesa del rilascio
30 Aprile 2021

TRASPORTI – Carta tachigrafica: per il Ministero dell’Interno è possibile la guida in Italia in attesa del rilascio

Trasporti - Logistica - Mobilità

Confartigianato Trasporti informa che, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21/04/2021, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito alla possibilità, per un soggetto che ha presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale, nelle more del rilascio della carta stessa.

Il Ministero ritiene che non vi siano motivi ostativi, purché venga rispettato l’obbligo di documentare l’attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale prevista dall’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.

La circolare precisa inoltre che il conducente potrà avvalersi di tale facoltà per un periodo massimo di 30 giorni e che in caso di controllo da parte di organi di polizia stradale dovrà esibire, oltre alle registrazioni manuali, anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.

Premesso che il conducente deve avere al seguito copia dell’istanza per la richiesta della card del tachigrafo, la compilazione manuale consiste nell’indicare a penna l’attività svolta sul retro della carta della stampante del tachigrafo.

La corretta procedura per la compilazione a mano indicata dall’articolo 35 citato è la seguente:

a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii) i periodi:

    • impegnati in «altre mansioni» [martelletti], vale a dire le attività diverse dalla guida (compreso quelle eventualmente relative alle altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti);
    • impegnati ne «i tempi di disponibilità» [quadrato barrato];
    • impegnati nelle interruzioni di guida (pause) e i periodi di riposo giornaliero e/o settimanale [lettino].

b) al termine del viaggio, stampare NUOVAMENTE le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo a bordo del veicolo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

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NB: la norma non richiede di inserire i tempi di guida in quanto tali tempi sono registrati dall’unità di bordo e si possono desumere dalla seconda stampa, (quella indicata al punto b).

IMPORTANTE!

Quanto indicato dal Ministero dell’interno, con propria circolare è da intendersi sicuramente valido in Italia per poter circolare senza essere sanzionati a causa del ritardo nel rilascio delle Card.

Ci preme segnale che il Regolamento (UE) 165/2014, all’articolo 35, contempla la procedura manuale solamente nel caso di “danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente”. Non contempla il caso di ritardo di rilascio o consegna della Card rinnovata.

Pertanto, non è garantito che sia accettata fuori dal territorio italiano la procedura manuale per il ritardo di emissione della Card per rinnovo anche se dovuto dall’autorità che emette la Card.

In altre parole, siamo in una situazione simile a quella della circolazione all’estero con un veicolo con revisione scaduta ma con prenotazione fatta prima della scadenza e data di revisione accordata successivamente al mese in cui è scaduta. Situazione non sempre accettata all’estero.