12 Luglio 2019

AUTOTRASPORTO – Tachigrafo intelligente: problemi per rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione. Ecco come evitare sanzioni

Trasporti - Logistica - Mobilità

Il 15/06/2019 sono entrate in vigore la nuove norme che riguardano il così detto “tachigrafo intelligente”. In base a queste nuove norme dell’Unione Europea, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di NUOVA PRIMA IMMATRICOLAZIONE, devono essere dotati del nuovo dispositivo.

La conseguenza immediata dell’introduzione nel mercato di veicoli con tali nuovi tachigrafi è che, sempre a partire dal 15/06/2019, LE CARTE TACHIGRAFICHE OFFICINA SONO SOSTITUITE CON QUELLE DI NUOVA GENERAZIONE, al fine di poter operare anche su tali nuovi dispositivi, mentre le carte di controllo, le carte azienda e le carte conducente, rimangono valide e non devono essere sostituite, se non alla loro scadenza naturale o a causa di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta stessa.

In questo contesto si segnala che Unioncamere, con riferimento al rilascio delle carte tachigrafiche ha segnalato che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove cartepotrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che, in questo periodo di transizione, ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità, oppure come primo rilascio.

Al fine di ovviare a questa situazione che può mettere in seria difficoltà i conducenti con la necessità di avere la nuova card, il Ministero dell’interno, con una circolare del giorno 10/07/2019 (n. 300/A/6175/19/111/20/3), ha diramato disposizioni puntuali a tutte le forze che espletano funzione di polizia stradale, segnalando che non dovrà essere applicata alcuna sanzione al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del Regolamento 165/2014 ed esibisca ricevuta dell’istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui quest’ultima sia stata presentata.

Si precisa che come indicazione “carta del conducente” è opportuno scrivere il numero della precedente carta con una nota del tipo “presentata istanza di rinnovo/duplicato”.

tabella crono tachigrafo
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PROCEDURA REGISTRAZIONI MANUALI

RAMMENTIAMO A TUTTI LA PROCEDURA PER LE REGISTRAZIONI MANUALI INDICATE DALL’ARTICOLO 35 DEL Regolamento UE 165/2014

Premesso che il conducente deve avere al seguito copia dell’istanza per la richiesta della card del tachigrafo, la compilazione manuale consiste nell’indicare a penna l’attività svolta sul retro della carta della stampante del tachigrafo.

La corretta procedura per la compilazione a mano indicata dall’articolo 35 citato è la seguente:

1. a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato: 

  1. i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
  1. ii) i periodi:

• impegnati in «altre mansioni» [martelletti], vale a dire le attività diverse dalla guida (compreso quelle eventualmente relative alle altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti);

• impegnati ne «i tempi di disponibilità» [quadrato barrato];

• impegnati nelle interruzioni di guida (pause) e i periodi di riposo giornaliero e/o settimanale [lettino].

1. b) al termine del viaggio, stampare NUOVAMENTE le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo a bordo del veicolo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

NB: la norma non richiede di inserire i tempi di guida in quanto tali tempi sono registrati dall’unità di bordo e si possono desumere dalla seconda stampa, (quella indicata al punto b).

IMPORTANTE!

Quanto indicato dal Ministero dell’interno, con propria circolare del giorno 10/07/2019 (n. 300/A/6175/19/111/20/3), è da intendersi sicuramente valido in Italia per poter circolare senza essere sanzionati a causa del ritardo nel rilascio delle Card segnalato da Unioncamere.

Ci preme segnale che il Regolamento (UE) 165/2014, all’articolo 35, contempla la procedura manuale solamente nel caso di “danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente”. Non contempla il caso di ritardo di rilascio o consegna della Card rinnovata.

Pertanto, non è garantito che sia accettata fuori dal territorio italiano la procedura manuale per il ritardo di emissione della Card per rinnovo anche se dovuto dall’autorità che emette la Card.

In altre parole, siamo in una situazione simile a quella della circolazione all’estero con un veicolo con revisione scaduta ma con prenotazione fatta prima della scadenza e data di revisione accordata successivamente al mese in cui è scaduta. Situazione non sempre accettata all’estero.