AUTOTRASPORTO – Pubblicato Decreto credito d’imposta per aumento costi gasolio: recupero fino al 70% del sovrapprezzo per periodo marzo-giugno 2026
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Decreto del Ministero dei Trasporti del 23 maggio 2026 (emanato di concerto con i Ministeri dell’Economia e dell’Ambiente) dà prima attuazione all’articolo 3 del Decreto Legge 33/2026 per riconoscere alle imprese di autotrasporto merci un credito d’imposta fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio a causa degli aumenti innescati dalla crisi in Medio Oriente Golfo Persico. Leggi la NOTIZIA del confronto con il Governo, conclusosi con i risultati ottenuti e la revoca definitiva del fermo dell’Autotrasporto.
Il beneficio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto indicate dal Testo Unico delle Accise (TUA). Sono escluse le aziende già “in difficoltà” prima del 28 febbraio 2026, ad eccezione delle deroghe previste dalla Commissione Europea per le micro e piccole imprese (si veda ALLEGATO).
Le domande dovranno essere presentate tramite una piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 telematico entro il 31 dicembre 2026: non inciderà sul reddito d’impresa né sulla base imponibile IRAP e sarà cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Il 23 maggio scorso il Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha firmato il Decreto attuativo che rende operativo il credito d’imposta per le imprese di autotrasporto merci su strada colpite dai rincari del carburante.
Il provvedimento — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno stesso — traduce in PRIME procedure operative le disposizioni della Legge 79/2026 (di conversione del DL 33/2026). L’obiettivo principale è mitigare l’impatto dei nuovi rincari del carburante causati dai recenti eventi bellici che coinvolgono i Paesi del Golfo Persico.
Beneficiari e calcolo del contributo
L’agevolazione è concessa esclusivamente sotto forma di credito d’imposta ed è commisurata alla maggiore spesa sostenuta nei mesi da marzo a giugno 2026. Tale sovrapprezzo è calcolato rispetto al costo del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente nel mese di febbraio 2026, assunto come valore di riferimento pre-crisi.
Possono accedere al contributo le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto merci (ai sensi dell’art. 24-ter, comma 2, lett. a, del TUA – D.Lgs. 504/1995) mediante veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Nel dettaglio, la platea comprende:
- Persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- Persone fisiche o giuridiche munite di licenza per l’esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco;
- Imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti UE per l’esercizio della professione di trasportatore su strada.
Sono espressamente escluse le aziende definite “in difficoltà” ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 (si veda ALLEGATO),
Limiti d’importo e regole europee
La misura è stata dichiarata compatibile con il mercato interno sulla base del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), a patto che copra al massimo il 70% dei costi supplementari di carburante legati alla crisi e che sia concessa per consumi maturati tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026.
Il Decreto Ministeriale recepisce integralmente questo tetto: il credito riconosciuto alle imprese italiane non potrà quindi superare il 70% della maggiore spesa per il gasolio, calcolata sui litri effettivamente acquistati e debitamente documentata dalle relative fatture.
Procedura di domanda e assegnazione
L’Agenzia delle Dogane si occuperà della gestione delle istanze tramite una piattaforma informatica dedicata. Un successivo Decreto Direttoriale del Ministero dei Trasporti stabilirà termini e modalità di invio delle domande, oltre alle procedure di verifica dei requisiti.
Nella richiesta, le imprese dovranno indicare:
- I propri dati identificativi;
- Le fatture di acquisto del carburante;
- I litri di gasolio acquistati nei mesi agevolabili;
- I veicoli su cui il carburante è stato effettivamente utilizzato.
Successivamente, il Ministero approverà il contributo spettante a ciascuna impresa mediante uno o più Decreti Direttoriali, comunicando gli importi complessivi e trasmettendo i dati all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi decreti saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Ministero. Qualora le risorse finanziarie stanziate non dovessero bastare a coprire tutte le richieste ammissibili, l’importo riconosciuto a ciascun beneficiario verrà riparametrato proporzionalmente nel rispetto del limite di spesa complessivo.
Modalità di utilizzo in F24 e cumulabilità
Una volta approvato, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, inviato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La compensazione sarà ammessa a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L’eventuale utilizzo di importi superiori a quelli autorizzati comporterà l’annullamento dell’F24.
Per questa agevolazione valgano le seguenti condizioni favorevoli:
- Non si applicano i consueti limiti annuali previsti per le compensazioni;
- Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;
- Il contributo è irrilevante ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili (TUIR);
La misura è cumulabile con altri benefici aventi a oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi la spesa effettivamente sostenuta e fermo restando il rispetto del livello minimo di accisa stabilito dalla direttiva europea 2003/96/CE.
Controlli, revoche e recupero dei crediti
Il Ministero si riserva la facoltà di svolgere verifiche anche successive all’erogazione. In caso di gravi irregolarità nelle dichiarazioni o di cumuli che superino i costi reali, i provvedimenti di accoglimento potranno essere revocati in autotutela, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme.
Il recupero dei crediti indebitamente utilizzati avverrà con l’applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, qualora l’Agenzia delle Entrate riscontri fruizioni indebite durante la propria attività ordinaria di controllo, ne darà immediata comunicazione al Ministero per l’avvio delle procedure di recupero.
Indicazioni operative per le imprese
Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno resi noti i dettagli attuativi. Nel frattempo, consigliamo alle imprese di portarsi avanti con il lavoro e raccogliere la documentazione, seguendo una modalità analoga a quella già adottata in occasione del recupero del 28% per la crisi energetica legata all’invasione russa dell’Ucraina.
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