AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE – Controllo su strada dei dati di guida, interruzione e riposo esteso ai 56 giorni precedenti: troppe fake news! Facciamo chiarezza!
Trasporti - Logistica - MobilitàCome capita spesso con le novità, sulla notizia (CLICCA QUI) che, dal 31 dicembre 2024, per i conducenti dei mezzi pesanti, sia autocarri sia autobus, sarà obbligatorio, durante l’attività di guida, avere al seguito i dati del giorno e quelli dei 56 giorni precedenti, non più i 28 come accade ora, si è scatenata una serie di informazioni sbagliate e false, se non addirittura ridicole.
Facciamo chiarezza!
Ricordiamo che questa novità è di due anni fa!
La norma è stata introdotta dal Regolamento UE 1054 del 2020 (art. 2, paragrafo 12) ma ora, con l’avvicinarsi del giorno dal quale si devono avere i dati di 56 giorni (01/01/2025), si è messo in moto una sorta di dibattito animato da chi tale materia non la conosce e che pretende, non solo di conoscerla, ma addirittura di insegnarla.
In sostanza, stanno circolando fake news, come quella secondo la quale le carte tachigrafiche rilasciate 2 anni fa devono essere sostituite in quanto non in grado di contenere tutte le informazioni necessarie ed in particolare quelle relative alle attività del conducente oltre il ventottesimo giorno. Da ciò deriverebbe la (falsa) necessità di sostituire con urgenza le smartcard.
La cosa ovviamente non è vera!
Non è necessaria alcuna sostituzione urgente delle card del tachigrafo. È sufficiente che i conducenti, come in precedenza, abbiano al seguito la scheda tachigrafica personale (eventualmente anche i dischi cartacei se hanno utilizzato i veicoli dotati cronotachigrafi analogici) e tutta la documentazione utile a provare l’attività svolta come, ad esempio, le stampe delle deroghe in base all’articolo 12, ma dal 01/001/2025 rispetto a prima che era sufficiente il giorno in corso più 28 giorni, il periodo è esteso ai 56 giorni precedenti.
Senza entrare troppo nei tecnicismi costruttivi di una card da tachigrafo, che per certi aspetti ha delle somiglianze ad una chiavetta USB, si ricorda che la stessa ha diverse sezioni di memoria che archiviano le informazioni relative alle giornate lavorative come:
- sezione attività svolte: si tratta delle registrazioni dei tempi di guida, interruzione e riposo, lavoro e disponibilità, che sono i quattro stati rilevabili attraverso il tachigrafo. Tale sezione ha una capacità di diversi mesi di attività e già le Card di prima generazione (oramai tutte sostituite) contenevano non meno di 4 mesi di attività;
- sezione stati speciali: sono le registrazioni di inizio/fine “out” e di «traghetto/treno». La capacità di questa sezione varia da 56 a 128 giorni a seconda della generazione della card e, superato tale numero, cominciano ad essere sovrascritte, per cui vengono perse; conseguentemente solo chi ha “card vecchie” ed un elevato uso della funzione “out” o quella di “traghetto/treno” può rischiare di perdere qualche giorno di registrazione;
- sezione Stati: indicano i Paesi nei quali ogni giornata lavorativa è iniziata ed è finita. Anche questa è un’informazione soggetta ad un limite di registrazioni, che va da 84 a 112, a seconda della generazione di smartcard utilizzata.
In sostanza, dunque, le attività registrate sulla card del tachigrafo ora posseduta da un conducente sono sicuramente sufficienti a coprire i 56 giorni necessari dal prossimo 31 dicembre 2024. Un problema potrebbe, invece, presentarsi in determinati circostanze per le registrazioni relative a Stati speciali e Nazioni.
In conclusione non esiste alcun obbligo di sostituzione delle smartcard dei conducenti. Solamente qualora ci sia un elevato uso della funzione “out” o si effettuino numerosi trasporti transfrontalieri al giorno può esistere il rischio di sovrascrittura dei dati più “antichi”, ma in tale caso gli organi di controllo prima di procedere ad emettere sanzioni su indicazione del conducente potranno richiedere l’integrazione delle informazioni direttamente alle aziende al fine di dimostrare le regolarità dell’operato.
Anche la notizia di avere al seguito non più 3 ma 6 rotolini per la stampa è priva di fondamento. Premesso che durante i controlli gli organi di polizia non effettuano mai stampe, se non per poche giornate, ma solo acquisizione di dati digitali che verificano con apposite applicazioni, la norma che imponeva la disponibilità dei 3 rotolini aveva un valore nelle fasi iniziali (secondo semestre 2006 e primo semestre 2007) del passaggio dal cronotachigrafo analogico al tachigrafo digitale, fase nella quale i controlli si facevano quasi esclusivamente sulle “strisciate”, mentre ora i soggetti che effettuano i controlli sono tutti attrezzati con strumentazione digitale e non hanno bisogno certo di stampare 56 giorni di attività.