AUTOTRASPORTO – Giorni cruciali per confermare o meno il fermo, per ora solo sospeso. Le misure del Decreto anti-crisi Ucraina, in attesa di notizie sul fondo di 500 ml per il settore
23 Marzo 2022

CARO-CARBURANTI e AUTOTRASPORTO – Giorni cruciali per confermare o meno il fermo, per ora solo sospeso. Le misure del Dl anti-crisi Ucraina non incidono sul costo gasolio, in attesa di notizie sul fondo di 500 ml per il settore

Trasporti - Logistica - Mobilità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che contiene il taglio delle accise sui carburanti e altre misure per il settore dell’autotrasporto, come da protocollo d’intesa del 17 marzo scorso.

Una delle novità più significative di questo decreto riguarda il contenimento dell’accisa per tutti i cittadini che ha determinato una riduzione del prezzo del gasolio alla pompa di 250 euro ogni mille litri.

Nell’attesa, che speriamo sia brevissima, dell’emanazione del decreto attuativo relativo ai 500 milioni di euro previsti specificatamente per interventi in favore delle imprese del trasporto professionale su strada, si segnala il via libera dell’Unione Europa ad un nuovo e più ampio quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, destinato a contrastare il caro-energia, come ha evidenziato la vicepresidente UE Margrethe Vestager, indicando come il la novità sia destinata a sostenere le imprese europee e i settori più colpiti dal caro-energia, situazione  inaspritasi con il conflitto bellico in corso in Europa. L’obiettivo è quello di mitigare l’impatto economico della crisi Russo-Ucraina e sostenere aziende e settori gravemente colpiti agendo in modo coordinato. La Commissione UE consentirà agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per ampliare gli interventi e far fronte ad una situazione senza precedenti.

Tornando al caro carburanti, in Italia si segnala che, per gli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo e per i successivi 30 giorni, non sarà però possibile recuperare le accise in quanto il valore dell’accisa è sceso sotto i 403,22 euro per mille litri di gasolio, per la precisone 367,40 euro (si ricorda che il recupero dell’accisa per i veicoli pari o superiori alle 7,5 tonnellate e con motorizzazioni superiori euro V e euro VI è solo per la quota in eccesso ai 403,22 euro per mille litri). Un’incidenza quasi nulla, dunque, sul trasporto professionale. che gode già del rimborso accise di 21 centesimi per ogni litro di gasolio, per cui gli effetti delle misura introdotta per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate di categoria euro 5 ed euro 6 sono irrisori e non decisivi per la drammatica situazione in cui versa l’autotrasporto, che sta subendo una crisi di proporzioni mai viste.

Quindi per sapere cosa è previsto in alternativa al recupero accisa per Euro V e euro VI per i consumi effettuati dal 22 marzo al 20 aprile, bisognerà attendere l’emanazione del decreto attuativo relativo ai 500 milioni di euro previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 17 marzo. Quindi l’emanazione in tempi brevi e le modalità di utilizzo del mezzo miliardo di euro saranno fondamentali per confermare o meno il fermo che, per ora, lo ricordiamo, è solo sospeso e non revocato.

“Non ci interessano le interpretazioni più disparate che alimentano lo sconforto e la rabbia tra gli operatori – afferma il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani – serve invece che il Ministero ci convochi urgentemente per definire le modalità di erogazione di questi 500 milioni di euro, che devono essere destinati immediatamente a beneficio degli autotrasportatori, affinché già nelle prossime settimane ricevano direttamente liquidità nelle proprie casse aziendali”.

 

Analizzando il DL 21 marzo 2022, evidenziamo quanto segue per il trasporto professionale su strada:

Riduzione generalizzata dell’accisa sul gasolio (art. 1)

Le nuove accise sono in vigore dal 22 marzo per i trenta giorni successivi, e di conseguenza, fino al 20 aprile prossimo l’accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione scende dagli attuali 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per 1.000 litri, con un risparmio di 25 centesimi al litro, al netto dell’IVA.

Durante il periodo di riduzione delle aliquote non si applicano le agevolazioni sulle accise di cui alla tabella A del Testo Unico delle Accise (decreto legislativo 504/95) e, in particolare, l’agevolazione sul gasolio commerciale per l’autotrasporto pari all’eccesso di accisa rispetto i 403,22 € per 1.000 litri. Ne consegue che per i soli consumi relativi agli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo al 20 aprile 2022 non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri, essendo stato assorbito dal taglio generale delle accise. Ma al contempo riduce il costo del carburante per i veicoli inferiori ad euro V e per quelli inferiori alle 7,5 tonnellate.

Ferrobonus e Marebonus (art. 13)

Per l’anno 2022 sono rifinanziati il Marebonus per 19,5 milioni di euro e il Ferrobonus per 19 milioni di euro. A tale proposito ricordiamo che nel protocollo d’intesa citato, il MIMS si è impegnato a verificare con la Commissione europea l’attribuzione di tali incentivi direttamente alle imprese di autotrasporto e, con riferimento al Ferrobonus, che esso sia in linea con la direttiva 92/106/CE in merito ai trasporti combinati all’interno della UE.

Clausola di adeguamento del gasolio (art. 14)

Attraverso le modifiche apportate all’articolo 6 del decreto legislativo 286/2005 si rafforza il meccanismo della clausola di variazione del gasolio contenuta nel comma 5 dell’art. 83 bis del decreto legge 112/2008, che resta comunque in vigore e riguarda i contratti, sia scritti che orali di durata superiore a 30 giorni.

La nuova disposizione, modificando il comma 3, lettera d) del predetto articolo, include la clausola di variazione del gasolio tra gli elementi essenziali del contratto scritto, prevedendo che il corrispettivo del trasporto sia adeguato alle variazioni (in aumento o in diminuzione) del gasolio qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Per i contratti verbali è stabilito che “il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” con cadenza trimestrale.

A tal proposito ricordiamo che il MIMS ha di recente pubblicato i valori aggiornati.

Ricordiamo che sono considerati contratti verbali anche quelli conclusi in forma scritta, se privi di almeno uno degli elementi essenziali riportati nel comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo 286/2005, vale a dire:

  • nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
  • numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
  • corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché la clausola di adeguamento del gasolio come sopra descritta;
  • luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
  • i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata;
  • data certa.

Pedaggi e spese non documentate (art. 15)

Sono ulteriormente incrementate di 15 milioni di euro le risorse per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e di ulteriori 5 milioni di euro quelle destinate alle spese non documentate per gli imprenditori che guidano personalmente il veicolo. Dette ulteriori risorse sono in aggiunta a quelle contenute nel decreto energia.

Esonero dal versamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il 2022 (art. 16)

Per il corrente anno le imprese di autotrasporto e logistica con fatturato superiore a 5 milioni di euro sono esonerate dal versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Fondo per il sostegno dell’autotrasporto (art. 17)

Al fine di mitigare gli effetti economici degli aumenti dei prezzi dei carburanti è stato istituito un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.

Entro il 20 aprile dovrà essere emanato un decreto con cui saranno stabiliti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato che per l’emergenza in corso sono in fase di modifica.

Come già riportato all’inizio di questa nota, la parte più importante per il trasporto professionale su strada è proprio quest’ultimo aspetto.

Qui ci siamo limitati ad illustrare le parti del decreto legge legate al protocollo d’intesa del 17 marzo scorso e quindi con riferimento al trasporto su strada professionale.

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luca.baldaniguerra@confartigianato.verona.it