AUTOTRASPORTO – Fisco: al via le deduzioni forfetarie 2024 a 48 euro per gli autotrasportatori
11 Giugno 2024

AUTOTRASPORTO – Fisco: al via le deduzioni forfetarie 2024 a 48 euro per gli autotrasportatori. Confermate anche le altre deduzioni

Contabilità e TributiTrasporti - Logistica - Mobilità

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha stabilito gli importi relativi alle deduzioni forfetarie, importante agevolazione fiscale, per gli autotrasportatori, per l’anno 2024 inerenti al periodo d’imposta 2023, e conseguentemente è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative per compilare la dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi e solamente alle imprese autorizzate al trasporto di merci conto terzi, il cui reddito è determinato in regime di contabilità semplificata oppure in regime di contabilità ordinaria per opzione con ricavi riferiti all’anno precedente non superiori a 500.000 euro.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati, sempre personalmente dall’imprenditore, all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale, vale a dire 16,80 euro.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Tali importi sono confermati nella misura dell’anno precedente e derivano dalla dotazione finanziaria complessiva pari a 70 milioni di euro.

Ricordiamo le altre deduzioni esclusive per le imprese di autotrasporto

Deduzione forfetaria in relazione ai veicoli ai fini della determinazione del reddito di impresa di 154,94 euro per ciascun autoveicolo e motoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. La disposizione interessa esclusivamente le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata.

Deduzione forfetaria delle trasferte del personale dipendente: in alternativa alla deduzione quantificate metodo analitico delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori dal territorio comunale, tutte le imprese di autotrasporto, senza distinzione del regime di contabilità, possono dedurre, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, i seguenti importi:

  • 59,65 euro al giorno per le trasferte in Italia,
  • 95,80 euro al giorno per le trasferte all’estero.

Deduzione totale per impianti telefonici, sempre per le imprese di autotrasporto è prevista la deducibilità totale dei costi, iva compresa, delle quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di noleggio e spese di impiego e manutenzione relativi a impianti di telefonia sia fissa sia mobile installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

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