AUTOTRASPORTO – Definiti i termini per i rimborsi GNL: domande dal 15 giugno al 6 luglio 2023
17 Maggio 2023

AUTOTRASPORTO – Definiti i termini per i rimborsi LNG/GNL: domande dal 15 giugno al 6 luglio 2023

Trasporti - Logistica - Mobilità

Definite le modalità di erogazione del contributo straordinario per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) da parte delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, che da metà giugno potranno presentare domanda per accedere al credito d’imposta del 20% sugli acquisti di gas naturale liquefatto effettuati a partire dal 1° febbraio e sino al 31 dicembre 2022 (Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio). 

 

Chi può beneficiare del bonus

25 milioni di euro stanziati sono destinati alle imprese di autotrasporto italiane impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi, iscritte all’Albo degli Autotrasportatori e al REN, che utilizzano veicoli alimentati a GNL per il trasporto delle merci, di qualunque massa.

 

Quando presentare le domande

Le domande per la tranche di rimborsi del 2023 destinata all’autotrasporto potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno fino al 6 luglio 2023, utilizzando l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Dogane.

 

Quanto viene riconosciuto

L’importo del credito è pari al 20% della spesa sostenuta dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di Gas Naturale Liquefatto al netto dell’Iva e comprovato mediante fatture elettroniche d’acquisto presenti sullo SDI.

Il periodo non comprende l’intero anno solare in quanto l’autorizzazione all’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal 1° febbraio 2022. Inoltre, l’autorizzazione fissa il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 4 milioni di euro ad impresa.

Per costo ammissibile, la Commissione Ue intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del GNL da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5. Il credito d’imposta può essere usato solo in compensazione attraverso modello F24.

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Per informazioni:

tel. 0459211555

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