AUTOTRASPORTO – Dal confronto Governo-Associazioni di categoria all’approvazione immediata del DL 23 ottobre 2026 n. 193 – Analisi misure specifiche per il comparto
Trasporti - Logistica - MobilitàCom’è noto, dopo l’incontro urgente col Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in Prefettura a Milano, il 20 ottobre scorso, il Governo ha prontamente approvato le norme emanate per l’autotrasporto come sollecitate da Confartigianato Trasporti. Le misure specifiche sono contenute nel Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 approvato dal Consiglio dei Ministri convocato appositamente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 lo stesso giorno.
Le misure per l’Autotrasporto
I primi cinque articoli del provvedimento riguardano esclusivamente l’autotrasporto merci su strada per conto di terzi.
Misure finanziarie
Ulteriori 105,2 milioni di euro sono destinati in modo diretto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e si sommano agli oltre 400 milioni già stanziati da marzo in poi.
- Credito d’imposta – Ristoro del 70% sul sovrapprezzo pagato per acquisti di gasolio
Tale credito è il contributo straordinario pensato per compensare l’incremento del prezzo del gasolio rispetto ai valori medi registrati a febbraio 2026. L’aiuto copre fino al 70% di tale incremento ed è riservato unicamente ai veicoli immatricolati in conto terzi da 7,5 tonnellate in su di classe Euro V ed Euro VI.
L’unico modo consentito per fruirne è la compensazione fiscale tramite modello F24.
Il nuovo decreto aumenta i fondi e destina ulteriori risorse per i mesi di settembre e fino al 5 ottobre come segue:
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- Marzo-Agosto 2026: Il comma 1 aumenta lo stanziamento di 66,4 milioni di euro garantendo così a tutti i beneficiari (circa 32 mila imprese) il ristoro integrale del 70% senza riduzioni. Di questi, 45,2 milioni rappresentano risorse finanziarie del tutto nuove. Tenuto conto di questo incremento, il totale complessivo destinato a questi primi sei mesi i 480 milioni di euro. Per questa tranche, il termine ultimo per effettuare le compensazioni in F24 rimane fissato al 31 dicembre 2026.
- 1° Settembre-5 Ottobre 2026: Il comma 2 stanzia nuove risorse per il periodo individuato con le stesse finalità, con una dotazione di spesa massima pari a 60 milioni di euro. I nuovi crediti potranno essere fruiti in compensazione fino al 31 dicembre 2027. Questa scadenza più lunga è motivata dai tempi operativi necessari all’istruttoria delle domande. Il MIT stabilirà i nuovi termini temporali per la presentazione delle istanze nella stessa piattaforma già utilizzata, che dovrebbe riaprire nella prima decade di novembre.
Misure normative
- Rinvio della tassa doganale sui piccoli pacchi e-commerce
La misura coinvolge i corrieri espressi e le vendite online da paesi esterni all’UE: slitta ufficialmente al 1° gennaio 2027 l’applicazione della tassa di 2 euro su ogni pacco di valore commerciale dichiarato pari o inferiore a 150 euro proveniente da extra-UE. L’imposta, concepita per coprire gli oneri burocratici e doganali e già stata rinviata in passato, avrebbe dovuto debuttare a inizio 2026.
- Adeguamento automatico del costo del carburante nei contratti
L’articolo interviene modificando l’art. 83-bis del D.L. 112/2008 sul prezzo del corrispettivo dei servizi di trasporto. Per tutti i contratti di durata che prevedono prestazioni oltre trenta giorni, vale la cosiddetta clausola del “fuel surcharge” per cui il prezzo deve essere adeguato ogni qualvolta il costo del gasolio subisca variazioni +2/-2% rispetto a quello fissato inizialmente.
Per una migliore applicazione di questa clausola, il decreto introduce il comma 5-bis che sancisce l’obbligatorietà di prevedere l’incidenza del costo del carburante (introducendo un sistema simile al “modello spagnolo”).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà ogni trimestre sul proprio portale i valori percentuali minimi e massimi di incidenza del carburante sui costi complessivi, divise per classi di peso del mezzo di trasporto.
Per i contratti in forma non scritta i valori minimi di incidenza fissati dal Ministero diventano vincolanti e obbligatori per calcolare il corrispettivo delle prestazioni svolte a partire dal 24 ottobre 2026 (anche se il rapporto di lavoro è nato prima). Le relative fatture dovranno evidenziare in una voce a parte la quota derivante da questo calcolo.
Per i contratti in forma scritta siglati dal 24 ottobre in poi i valori di incidenza ministeriale devono comunque essere presi a riferimento, ferma restando la libera contrattazione delle parti nella contrattazione del prezzo finale. All’art. 6 comma 3 del d.lgs. 286/2005 dopo la lettera “c” viene introdotta la cbis che integra l’obbligo di prevedere nel contratto scritto il costo del gasolio alla data della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni pattuite.
- Moratoria sui canoni di leasing dei camion
A favore delle imprese di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte all’Albo Nazionale è prevista una sospensione volontaria sui contratti di locazione finanziaria (leasing) stipulati per i mezzi operativi:
L’impresa ha piena facoltà di scegliere se sospendere l’intero canone oppure unicamente la parte corrispondente alla quota capitale per le rate in scadenza compresa tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.
Dal momento in cui l’azienda deposita la domanda e fino al 31 marzo 2027, la società di leasing non può recedere dal contratto, risolverlo per inadempimento o pretendere l’immediato pagamento del debito. Il piano di rimborso slitta automaticamente per un periodo identico a quello della sospensione, allungando la scadenza finale del contratto. Gli interessi che maturano durante la pausa si pagheranno alle condizioni contrattuali già fissate o secondo eventuali accordi più favorevoli. L’articolo non prescrive vincoli formali o scadenze tassative per l’inoltro della richiesta.
- Revisione della responsabilità nei contratti di logistica
L’articolo riscrive l’articolo 1677-bis del Codice Civile per semplificare la disciplina dei contratti con cui una parte si assume l’intera gestione logistica delle merci (movimentazione, custodia, deposito, distribuzione).
La norma precedente imponeva due condizioni per estendere le regole del trasporto: i servizi logistici dovevano essere almeno due gestiti “congiuntamente” e le regole del trasporto valevano solo “in quanto compatibili”. Entrambi i vincoli vengono cancellati: adesso è sufficiente che l’appalto comprenda attività logistiche affinché alle fasi di trasferimento delle merci si applichino in ogni caso le disposizioni tipiche del trasporto merci.
La responsabilità solidale del committente: la modifica normativa serve a chiarire quale tutela applicare per i compensi e i contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto. Nel 2022 il Ministero del Lavoro aveva sostenuto che alla logistica si applicasse la regola generale degli appalti (art. 29 D.Lgs. 276/2003), che considera il committente responsabile in solido con l’appaltatore fino a due anni dalla fine dei lavori. Con il nuovo impianto, per le fasi di trasferimento si applica invece il regime speciale dell’autotrasporto (art. 83-bis): il committente che prima della firma del contratto controlla la regolarità del vettore sulla
piattaforma telematica dell’Albo Nazionale è totalmente esentato dalla responsabilità solidale. Se omette tale verifica preventiva, risponderà in solido solo limitatamente ai servizi ricevuti e per un periodo massimo di un anno.
- Introduzione della Lettera di Vettura Elettronica – LVE
Viene introdotta in ambito nazionale la Lettera di Vettura Elettronica per digitalizzare e tracciare il trasporto merci su strada per conto di terzi che transitano sul territorio italiano.
La LVE raccoglierà in formato digitale le informazioni sul tragitto per consentire i controlli stradali da parte delle forze che espletano funzioni di polizia stradale. Includerà i dati tipici indicati nel Codice Civile per la lettera di vettura (art. 1683 che tratta delle Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore: dati del mittente, destinatario, peso, colli e natura dei beni). La Lettera di Vettura nazionale Elettronica – LVE conterrà anche le indicazioni previste per la lettera di vettura Internazionale stabilita della Convenzione CMR di Ginevra (date, luoghi di presa in carico e consegna ecc.), i requisiti per il trasporto intermodale/combinato (ferrovia/nave) e le informazioni obbligatorie per il trasporto di merci pericolose secondo la normativa ADR.
Le informazioni dovranno essere archiviate e condivise usando piattaforme certificate secondo gli standard europei eFTI (Regolamento UE 2020/1056) o sistemi informatici compatibili e interoperabili.
Si specifica che trattandosi di un Decreto-legge, il testo deve seguire l’iter di conversione: il Parlamento ha 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per trasformarlo in legge ordinaria (il termine ultimo è il 22 dicembre 2026). Durante questo passaggio le Camere potranno approvare emendamenti e modifiche. Nel frattempo, per verificare l’effettivo rispetto degli impegni assunti dal Governo con le Associazioni dell’autotrasporto a Milano, Confartigianato Trasporti vigilerà sulla conversione in legge.
Tutti gli argomenti oggetto di questa breve sintesi saranno trattati in apposito webinar formativo ed informativo, che sarà organizzato a stretto giro dalla Segreteria nazionale.
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