
AUTOTRASPORTO – Contributo ART: perché arrivano diffide di pagamento se le imprese sono state esonerate? Facciamo chiarezza
Trasporti - Logistica - MobilitàTra ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) ed Associazioni di categoria degli Autotrasportatori, nel recente passato, ha preso vita un lungo e complesso contenzioso che ha coinvolto la giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) nonché il mondo politico a tutti i livelli. Una situazione risoltasi con una decisione normativa che esonera gli autotrasportatori, dal 2021, dall’obbligo di versare il contributo all’ART. Assodato ciò, ci si chiede: perché tale Autorità invia le PEC con la diffida a pagare?
In sintesi la storia è questa.
Dal 2021 le imprese di autotrasporto sono state esonerate dal pagamento del contributo ART per effetto di:
- “Decreto Sostegni” emanato in risposta alla pandemia da Covid, ma l’esonero valeva solo per il 2021, senza fare riferimento agli anni 2020 e 2019 per le imprese di autotrasporto che operano in porti, interporti, ecc.
- Nel 2022 le imprese di autotrasporto sono state esonerate dal pagamento del contributo a causa della guerra per l’aggressione Russa all’Ucraina con un apposito decreto per ridurre gli effetti economici sulle imprese; anche in questo caso non sono stati esonerati gli anni 2019 e 2020.
- Nel 2023 il “Decreto Lavoro” ha definitivamente esonerato l’autotrasporto dal pagamento del contributo all’ART senza però sanare gli anni 2019-2020. Per tali anni, le imprese dovevano inviare una comunicazione ad ART, specificando, non il fatturato totale, ma solamente quello inerente l’attività di autotrasporto svolte in porti, interporti, ecc. e pagare il contributo calcolato solo per tale fatturato qualora superasse il minimo previsto che per il 2020 era di 1.800 euro.
Quindi le imprese che hanno ricevuto la comunicazione sono le imprese che hanno un “fatturato lordo” che potenzialmente le rendevano obbligate, ma tale comunicazione non considera il “fatturato rilevante” ai fini del calcolo che è quello delle prestazioni “atte a garantire una connessione con i porti, scali ferroviari merci, aeroporti o interporti svolte attraverso veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26mila chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26mila chilogrammi”.
In sintesi, il pagamento è dovuto qualora la quota del fatturato rilevante, non tutto il fatturato quindi, sia pari o superiore a 3 milioni di euro.
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