AUTOTRASPORTO CONTO TERZI – Ecco il Decreto per il recupero del “credito d'imposta gasolio 28%”. Inizia a raccogliere i dati
2 Agosto 2022

AUTOTRASPORTO CONTO TERZI – Ecco il Decreto per il recupero del “credito d’imposta gasolio 28%”. Inizia a raccogliere i dati

Trasporti - Logistica - Mobilità

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è stato pubblicato il decreto direttoriale (in allegato) che regola le modalità di erogazione dei fondi, pari a 496.845.000,00 euro, destinati al beneficio sui consumi di gasolio riferito al primo trimestre 2022, ossia al recupero del credito d’imposta al 28% sul gasolio.

La presente anticipazione di pubblicazione permette alle imprese di raccogliere i dati necessari per la predisposizione della domanda, che dovrà essere presentata attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane – ADM, per l’ottenimento del credito d’imposta.

 

BENEFICIARI

Beneficiari della misura sono le imprese con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività di trasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN e che utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 ton. con motori diesel di categoria euro V ed euro VI.

 

BENEFICIO

La misura è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 (dal 1° gennaio al 31 marzo) per l’acquisto di gasolio impiegato per il rifornimento dei veicoli sopra indicati, al netto dell’IVA, comprovato dalle fatture d’acquisto.

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Le domande sono da presentare esclusivamente per mezzo della piattaforma informatica specifica istituita dall’Agenzia delle Dogane, allegando i dati richiesti che sono da riportare su specifici file che devono essere conformi ai modelli allegati al decreto e alla presente comunicazione.

Il MIMS comunicherà successivamente, attraverso il proprio sito Internet, la data dalla quale sarà possibile presentare la domanda.

Si richiama la massima attenzione su questo punto, in quanto come chiaramente specificato nel decreto, il credito d’imposta è assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze RITENUTE AMMISSIBILI E COMPLETE, nel limite delle risorse disponibili.

La piattaforma sarà fruibile per 30 giorni dalla data di apertura (ad oggi, martedì 2 agosto 2022, non ancora nota). In caso di esito negativo della domanda del credito di imposta, sarà possibile ripresentarne una nuova, ma sempre entro i 30 giorni dal momento di apertura della piattaforma.

IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA

Confartigianato Imprese Verona, per agevolare le imprese nell’accesso al beneficio, ha predisposto un servizio apposito, che consisterà:

  • nella compilazione dei file fatture e targhe, previa fornitura di file fatture primo trimestre 2022 scaricati dal cassetto fiscale, su fatture e corrispettivi;
  • nell’inserimento della domanda sul sito dell’Agenzia delle Dogane (su appuntamento).

PER SEGNALARE IL TUO INTERESSE IN MERITO AL SERVIZIO, COMPILA IL RAPIDO MODULO ON-LINE

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Per informazioni: tel. 0459211555 • accise@confartigianato.verona.it

 

PROCEDURE

L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID/CNS/CIE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA e, dopo la fase di autenticazione e autorizzazione, le imprese possono inserire l’istanza, unica per ciascuna impresa.

NEL CASO TU NON SIA ANCORA DOTATO DI SPID…

IL PUNTO SPID DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA

Confartigianato Imprese Verona apre il “Punto SPID”, tramite il quale fornisce il servizio di richiesta e ottenimento dello SPID, a disposizione di chiunque (imprese e privati cittadini) non abbia dimestichezza con le procedure digitali, abbia bisogno di aiuto oppure preferisca semplicemente delegare le incombenze amministrativo-burocratiche. Il servizio è a pagamento, con tariffa di favore per gli Associati Confartigianato.

Per segnalare il proprio interesse a ricevere ulteriori informazioni e per prenotare un contatto, compila senza impegno il rapido modulo on-line a seguire. Saremo noi a ricontattarti.

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Non è possibile delegare a soggetti terzi all’impresa richiedente per la presentazione della domanda stessa.

La piattaforma è composta da due distinte aree: una per l’inserimento della domanda e una riservata alla consultazione dello stato della domanda stessa.

Durante i 30 giorni di apertura della piattaforma è anche possibile inserire una nuova domanda in sostituzione della precedente, qualora non venga accettata dal sistema, oppure a seguito di esito negativo (visualizzabile nell’area riservata). Ogni sostituzione della domanda comporta il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

Tutti i dati richiesti nella domanda sono obbligatori.

Insieme alla domanda vanno allegati due distinti file: il file fatture e il file targhe, i cui modelli sono allegati alla presente, nei quali il MIMS, per agevolarne la lettura, ha incluso anche degli esempi.

Il file fatture va compilato riportando una fattura per ogni riga, e deve contenere:

  • l’identificativo SDI fattura;
  • il tipo di fattura (CARB/NO CARB) cioè riferita ad acquisto esclusivo di gasolio o fattura riepilogativa anche di altri servizi o acquisti;
  • l’importo della fattura inteso come imponibile;
  • l’importo a rimborso (la quota di importo relativa ai veicoli cui spetta il contributo).

Chi ha solo veicoli che rientrano nel beneficio – euro V ed euro VI di massa pari o superiore a 7,5 ton. – riporterà nel campo lo stesso importo della fattura, mentre per coloro che con la stessa fattura riforniscono anche veicoli esclusi dal beneficio (euro IV, euro III, euro II, altri veicoli), l’importo a rimborso da riportare nel campo è quello pari all’importo riferito ai soli autocarri Euro V ed euro VI. Sarà il sistema che calcolerà in automatico il credito spettante.

Il file targhe va compilato una riga per ogni targa indicata in fattura e deve contenere:

  • l’identificativo SDI fattura;
  • la targa;
  • se il veicolo è in disponibilità a fronte di un contratto di noleggio;
  • il codice Paese del veicolo. Tale dato è richiesto poiché rientrano nel beneficio anche i veicoli (sempre che siano euro V ed euro VI di massa pari o superiore a 7,5 ton) con targa estera che siano utilizzati da imprese italiane in virtù di contratti di locazione e che, ovviamente, sono impiegati in relazioni di traffico internazionali.

Il decreto nulla aggiunge di specifico in merito ai distributori privati di gasolio, ma analizzando il file targhe, si evince che in tal caso per ogni identificativo SDI fattura, vanno elencate le targhe dei veicoli riforniti che rientrano nel beneficio, così che se ad esempio con una fattura vengono riforniti 10 veicoli va per dieci volte ripetuto l’identificativo SDI fattura e in corrispondenza a ogni riga, la targa di ciascun veicolo rifornito. Sempre nella situazione dei distributori privati, va inserito l’importo imponibile della quota di gasolio alla quale è detratta la parte eventualmente riferita al carburante dei veicoli non ammessi al recupero.

Facciamo presente in ogni caso che è in corso di predisposizione anche il “manuale utente” dell’Agenzia delle dogane, con tutte le specifiche di dettaglio.

Rinviamo, per gli approfondimenti sulle restanti parti del decreto allegato, alla nostra circolare che sarà inviata nei prossimi giorni.

Invitiamo, nel frattempo, a prendere visione del decreto e soprattutto dei file allegati.

ALLEGATI

MIMS Decreto Direttoriale 324 Recupero Credito

File Targhe – Esempio

File Fatture – Esempio