AUTOTRASPORTO – Bonus Gasolio: credito d’imposta acquisto gasolio mese di luglio 2022, finalmente pronta la ripartizione delle risorse stanziate
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Ministero delle infrastrutture e trasporti ha definito le modalità di ripartizione dei 20 milioni di euro dei contributi per l’anno 2024 del bonus carburante, destinati a compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato, a sostegno dell’economia, a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
Si tratta del credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa per acquisto di gasolio sostenuta nel mese di luglio 2022, per il quale le istanze sono state già acquisite nel mese di dicembre 2023, attraverso la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed istruite dalla Direzione generale del Ministero.
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Ricordiamo trattarsi di una misura destinata solamente alle imprese di autotrasporto merci conto terzi aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 ton iscritte al REN e all’Albo Autotrasportatori E CHE PRESENTARONO LA SPECIFICA DOMANDA A PARTIRE DAL 6 DICEMBRE 2023.
Il Decreto Dirigenziale di ripartizione riporta i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo. Conseguentemente all’entità dello stanziamento, è prevista la “riparametrazione dell’importo del contributo” calcolato dalle imprese beneficiare. In tal senso, si attendono a breve maggiori dettagli sull’entità reale di quanto erogato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente dai precedenti crediti di imposta previsti per il primo e secondo trimestre 2022, questo contributo concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché alla base imponibile dell’IRAP e rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.
Ulteriori informazioni verranno diffuse non appena disponibili.