AUTOTRASPORTO – Autorità Regolazione Trasporti “batte cassa” per pagamento contributo 2021 dopo sentenza Consiglio di Stato. “Settore stremato da un anno terribile. Stop a balzelli inutili”
6 Marzo 2021

AUTOTRASPORTO – Autorità Regolazione Trasporti “batte cassa” per pagamento contributo 2021 dopo sentenza Consiglio di Stato. “Settore stremato da un anno terribile. Stop a balzelli inutili”

Trasporti - Logistica - Mobilità

L’ART, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, torna in questi giorni alle cronache in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito l’obbligo per l’autotrasporto di versare un contributo obbligatorio a partire dal 2019. Nella circolare si specifica che, a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti anche gli operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada connessi con Autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Contributo prontamente richiesto con la circolare n. 10/2021 giunta in questi giorni alle imprese.

“Il contributo ART è una storia infinita – afferma Michele Varotto, Presidente di Confartigianato Trasporti del Veneto – e rappresenta un altro duro colpo per l’autotrasporto che, dopo aver perso il rimborso sulle accise euro 3 e 4 e aver subito i blocchi e gli obblighi di tampone al Brennero, si vede nuovamente investito da oneri che impattano sulla gestione operativa e amministrativa delle imprese. Per giunta, la platea delle aziende obbligate è stata ampliata, dato che uno dei requisiti per essere soggetti al versamento è stato modificato: fatturato superiore ai 3 milioni di euro (nel 2017 la soglia era di 30 milioni di fatturato). E va ricordato che l’aliquota per il calcolo del contributo è triplicata nel tempo, passando dallo 0,2 x mille all’attuale 0,6”.

In Veneto sono 9.171 le imprese di autotrasporto, mentre in provincia di Verona se ne contano 1.833, seconda provincia della regione per numero di aziende del settore dopo Padova.

“L’ecosistema dell’autotrasporto dopo un anno difficilissimo come quello appena trascorso e con un ‘restyling’ ministeriale in atto – aggiunge Paolo Brandellero, Presidente di Confartigianato Trasporti Verona –, si trova ora a subire anche questi ribaltoni giurisprudenziali che provocano forte tensione in un settore già abbondantemente regolato, sia a livello nazionale sia comunitario. Va infatti segnalato che la Corte Costituzionale, prima di quest’ultima sentenza, si era espressa a favore dell’autotrasporto, ritenendo non dovuto il contributo per quelle imprese che svolgono attività rispetto alle quali l’ART non esercita concretamente alcuna funzione. Per quale motivo dovrei pagare un ente che non utilizzo? Non va infine dimenticato che questo ulteriore colpo ai bilanci delle imprese non può far altro che ridurre la competitività dei nostri autotrasportatori nei confronti dei competitor esteri, che non sono tenuti al versamento di tali oneri. Continueremo, forse inutilmente, a domandarci per quale motivo, in Italia, si insista a farsi del male da soli, si continui con l’autolesionismo, senza pensare alle conseguenze diffuse di quello che viene normato e stabilito a svantaggio degli operatori italiani”.

 

L’obbligo ART sussiste per quegli operatori che si avvalgono di mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26 ton., nonché di trattori con peso rimorchiabile oltre le 26 ton. Il contributo è fissato nella seguente misura: 0,6 per mille del fatturato 2017 per l’annualità 2019; 0,6 per mille del fatturato 2018 per l’annualità 2020; 0,6 per mille del fatturato 2019 per l’annualità 2021.

Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del contributo è solo quello riconducibile ai mezzi con la capacità sopra individuata (superiore a 26.000 kg.) impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture sopra richiamate. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi. Il fatturato rilevante è solo quello superiore a 3 milioni di euro l’anno, pertanto il contributo da parte delle aziende dell’autotrasporto, è dovuto solo se il suo importo risulti superiore a 1.800 euro per ciascuna annualità.

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