19 Febbraio 2024

AUTORIPARAZIONE TARGA PROVA: è stato pubblicato il DPR che modifica e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli

Trasporti - Logistica - Mobilità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, il DPR 229 del 21 dicembre 2023 che modifica e semplifica del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli comunemente detta “TARGA PROVA”.

Il decreto recente modifica quello presedente (474/2001) negli articoli 1 e 2 e le modifiche introdotte sono come auspicate da tempo dalla categoria. In buona sostanza ora sono state inserite in un unico atto normativo tutte le varie modifiche che negli ultimi anni si sono stratificate. (in allegato è possibile scaricare il nuovo decreto che riporta nelle note la nuova stesura degli articoli 1 e 2 ed una copia di cortesia del DPR 474/2001 come sarà vigente dal giorno 29/02/2024

Sul tema si veda ad esempio:

AUTORIPARAZIONE – Uso della targa prova: Confartigianato ottiene il via libera definitivo del Governo: “Risultato straordinario a vantaggio di tutti!”

In sintesi le novità del regolamento per il procedimento per ottenere la targa prova ora prevede:

  • Che l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata, per la circolazione su strada, sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità o privi di assicurazione;
  • Che il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare sia contingentato in ragione del numero di addetti dei quali dispone; una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;
  • Che l’autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza e conseguentemente si deve richiedere una nuova autorizzazione;
  • Che non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o priva di assicurazione;
  • Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale DA NON OSCURARE O RENDERE ILLEGGIBILE LA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE O, QUANDO PREVISTO, LA TARGA RIPETITRICE CHE, IN OGNI CASO, DURANTE LA CIRCOLAZIONE DI PROVA NON POSSONO ESSERE RIMOSSE.

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si rammenta che l’autorizzazione alla circolazione di prova, targa prova, è soggetta al pagamento del “bollo auto” che è una tassa fissa annua che è da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre e che varia in base alla classe del veicolo, come da tabella che segue.

 

Classe veicoli

Importo

Autoveicoli   207,02
Ciclomotori     21,02
Motoveicoli     31,05

 

Al fine di evitare l’obbligo di rinnovare la tassa, il contribuente che preveda di non utilizzare le targhe prova dovrà restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.

“Con questo provvedimento – commenta Massimo Speri, Presidente di Confartigianato Autoriparazione Verona e nel Consiglio nazionale di categoria – si completa una azione sindacale di Confartigianato per passare da una prassi spesso messa in discussione più volte dagli organi di controllo ad una norma certa e chiara. Ai colleghi autoriparatori della provincia di Verona e del Veneto – conclude Speri – chiedo lo sforzo di non limitarsi a prendere atto dei nostri risultati come categoria, ma di aiutarci ad aumentare sempre più il volume e la forza della nostra azione, confermando Confartigianato come loro soggetto di rappresentanza, che le parole le usa solo per ottenere fatti e risultati in favore delle imprese artigiane”.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001 , n. 474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2023, n. 229.