ACCISE – Recupero accise III trimestre 2020: affidati al nostro servizio predisposizione e presentazione domande
30 Settembre 2020

ACCISE – Recupero accise III trimestre 2020: affidati al nostro servizio predisposizione e presentazione domande

Contabilità e TributiTrasporti - Logistica - Mobilità

Si informa che l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2020, dal 1° luglio al 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio al 30 settembre 2020 dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2020.

Con la nota n. 331642/RU del 25 settembre 2020 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Dogane precisa che l’importo riconosciuto per il secondo trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori.

Tale beneficio è riservato alle:

  • imprese di autotrasporto di cose per conto terzi:
  • alle imprese che in generale utilizzano autocarri in conto proprio:
  • alle imprese di trasporto persone conto terzi che eseguono il servizio pubblico di linea anche scolastico.

Hanno diritto al beneficio tutte le imprese che utilizzano:

  • AUTOCARRI con peso a pieno carico pari o superiore a 7.5 tonnellate per trasporto di merci IN CONTO PROPRIO e PER CONTO TERZI
  • AUTOBUS per il servizio pubblico ANCHE SCOLASTICO

Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.

Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della targa del veicolo che è stato rifornito presso gli impianti di distribuzione. In alternativa è ammessa l’apposizione della targa in un documento allegato e richiamato dalla fattura elettronica. La sola compilazione della targa sulla copia di cortesia non è sufficiente. Conseguentemente, le fatture prive di targa non sono ammesse poiché saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.

La nota ricorda anche che il credito maturato nel II° trimestre 2020 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

COME SEMPRE CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA È A DISPOSIZIONE, CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONE

La compensazione del credito spettante decorre dalla data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se L’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 03 2020.

Di seguito indichiamo i DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: 

1) fatture di acquisto in Italia del gasolio per autotrazione con l’indicazione dei litri e della targa, relative al periodo 01/07/2020 – 30/09/2020

2) per ogni veicolo utilizzato: I KM PERCORSI NEL PERIODO 

3) fotocopia integrale della carta d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa;

4) I litri di gasolio utilizzato per mezzi e/o attrezzature non ammesse al beneficio 

Per chi presenta per la PRIMA VOLTA O PER VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente: 

5) fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli pari o superiori a 7.5 tonnellate utilizzati nel trimestre:

6) per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);

7) per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: la fotocopia della licenza di trasporto;

8) per i Pullman: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;

9) nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.

10) Per le società di persone e di capitali: visura camerale e carta d’identità del legale rappresentante

Qualora il gasolio acquistato sia stato utilizzato anche per veicoli e/o ATTREZZATURE NON AMMESSE AL BENEFICIO (gru, gruppi elettrogeni, “muletti”, pale meccaniche, veicoli inferiori alle 7.5t, autocarri EURO II o inferiori) SARÀ NECESSARIO INDICARE I LITRI DI CARBURANTE UTILIZZATI PER TALI MEZZI. 

SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 16 OTTOBRE 2020, VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO

accise@confartigianato.verona.it 

Per informazioni: tel. 0459211579 

Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma. Inostri uffici forniranno il preventivo a ogni singola richiesta.