ACCISE – Recupero accise II trimestre 2020 con qualche novità: affidati al nostro servizio predisposizione e presentazione domande
30 Giugno 2020

ACCISE – Recupero accise II trimestre 2020 con qualche novità: affidati al nostro servizio predisposizione e presentazione domande

Contabilità e TributiTrasporti - Logistica - Mobilità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito l’entità del beneficio sul gasolio per uso autotrazione consumato nel corso del II TRIMESTRE 2020. 

La misura del beneficio riconosciuta per il periodo in questione ammonta a:

€ 214.18 OGNI 1.000 LITRI ACQUISTATI NEL PERIODO 01/4/2020 AL 30/06/2020 

Tale beneficio è riservato alle:

  • imprese di autotrasporto di cose per conto terzi:
  • alle imprese che in generale utilizzano autocarri in conto proprio:
  • alle imprese di trasporto persone conto terzi che eseguono il servizio pubblico di linea anche scolastico.

Hanno diritto al beneficio tutte le imprese che utilizzano:

  • AUTOCARRI con peso a pieno carico pari o superiore a 7.5 tonnellate per trasporto di merci IN CONTO PROPRIO e PER CONTO TERZI
  • AUTOBUS per il servizio pubblico ANCHE SCOLASTICO

Dal 1 gennaio 2020 è stato introdotto un limite massimo di consumo di carburante utilizzato per autotrazione (limite non applicabile a quello utilizzato per altri servizi azionati da motori ausiliari autonomi): 1 litro di gasolio per ogni km percorso.

Per effetto dell’introduzione di questo nuovo limite massimo sono state apportate modifiche al quadro “A” della dichiarazione, d’ora in poi dovranno essere dichiarati i KM PERCORSI NEL TRIMESTRE e non più il progressivo dei km percorsi alla fine del trimestre registrati sul tachigrafo.

Dal 1 gennaio 2016 non sono più ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli di categoria Euro zero o inferiore, Euro I, Euro II. 

La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della targa del veicolo che è stato rifornito presso gli impianti di distribuzione. In alternativa è ammessa l’apposizione della targa in un documento allegato e richiamato dalla fattura elettronica. La sola compilazione della targa sulla copia di cortesia non è sufficiente. Conseguentemente, le fatture prive di targa non sono ammesse poiché saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Si rammenta che sono ammessi al beneficio solo i consumi di gasolio relativi ai mezzi di trasporto su indicati, con esclusione dei consumi relativi a veicoli ed attrezzature diverse.

Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione del credito maturato, le imprese aventi diritto dovranno presentare l’apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti entro il 31/07/2020. 

COME SEMPRE CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA – UPA SERVIZI È DISPONIBILE CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONE. 

La compensazione del credito spettante decorre dalla data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se L’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 02 2020

Di seguito indichiamo i DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: 

1) fatture di acquisto in Italia del gasolio per autotrazione con l’indicazione dei litri e della targa, relative al periodo 01/04/2020 – 30/06/2020

2) per ogni veicolo utilizzato: I KM PERCORSI NEL PERIODO 

3) fotocopia integrale della carta d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa;

4) I litri di gasolio utilizzato per mezzi e/o attrezzature non ammesse al beneficio 

Per chi presenta per la PRIMA VOLTA O PER VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente: 

5) fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli pari o superiori a 7.5 tonnellate utilizzati nel trimestre:

6) per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);

7) per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: la fotocopia della licenza di trasporto;

8) per i Pullman: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;

9) nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.

10) Per le società di persone e di capitali: visura camerale e carta d’identità del legale rappresentante

Qualora il gasolio acquistato sia stato utilizzato anche per veicoli e/o ATTREZZATURE NON AMMESSE AL BENEFICIO (gru, gruppi elettrogeni, “muletti”, pale meccaniche, veicoli inferiori alle 7.5t, autocarri EURO II o inferiori) SARÀ NECESSARIO INDICARE I LITRI DI CARBURANTE UTILIZZATI PER TALI MEZZI. 

SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 16 LUGLIO 2020, VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO

accise@confartigianato.verona.it 

Per informazioni: tel. 0459211579 

Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma. Inostri uffici forniranno il preventivo a ogni singola richiesta.