MOBILITA' – Proroga termini validità abilitazioni alla guida (patenti, CQC, K) e documenti necessari per rilascio o conferma validità
25 Agosto 2020

MOBILITA’ – Proroga termini validità abilitazioni alla guida (patenti, CQC, K) e documenti necessari per rilascio o conferma validità

AlimentazioneANAP PensionatiArtigianato ArtisticoAttualità...

Con la proroga dello stato di emergenza sino al 15/10/2020 sono state aggiornate, tra le altre cose, anche le proroghe delle parenti di guida, dei CQC dei KA e dei KB, nonché dei documenti necessari al loro rilascio.

Di seguito riepiloghiamo le proroghe per tali abilitazioni sia sotto il profilo della norma italiana sia con riferimento alla norma dell’Unione Europea laddove applicabile.

PATENTI DI GUIDA

  1. le patenti di guida in scadenza dal 31/01/2020 al 30/12/2020, sono prorogate fino al 31/12/ 2020 sul territorio nazionale. Per condurre al di fuori dei confini nazionali, occorre tener conto della disposizione del regolamento UE (2020/698) che indica che le patenti scadute dal 01/02/2020 al 31/08/2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
  2. i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida sono sospesi (ai sensi della norma nazionale) nel periodo intercorrente tra il 23/02/ 2020 e il 15/05/ 2020;
  3. il termine previsto di sei mesi decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 e il 15/10/2020, è prorogato al 13/01/2021;
  4. le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020, sono prorogate fino al 13/01/2021;
  5. ai fini del computo del termine di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. In altre parole, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020, hanno a decorrere dal 29/10/2020, due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KA KB

a) carte di qualificazioni CQC

  1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa dal 01/02/2020 al 31/10/2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;
  2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra:
    • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 01/02/2020 al 29/03/2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29/10/ 2020, secondo le disposizioni nazionali più favorevoli, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
    • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30/03/2020 al 31/08/2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29/10/2020;

b) certificati di abilitazione professionale KA KB, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale per l’ottenimento della CQC in scadenza tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020;

d) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC sono sospesi dal 23/02/2020 e il 15/05/2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC – carta di qualificazione del conducente – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. In altre parole, a partire dal 29/10/2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose – CFP ADR -, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. TALE PROROGA SI APPLICA SOLAMENTE PER L’OPERATIVITA’ IN TERRITORIO ITALIANO.

ATTESTAZIONI SANITARIE

  1. gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni successivamente al 31/01/2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  2. gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di PERSONE in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto 60 anni successivamente al 31/01/2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale.
  3. i certificati medici, rilasciati per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  4. i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (tale proroga non è efficace qualora l’accertamento sia dovuto motivato dalla verifica si uso di alcol o sostanze stupefacenti).