
IMPIANTI – Modifiche al Decreto 37/2008: pubblicato in Gazzetta il nuovo Regolamento in materia di attività di installazione impianti all’interno di edifici
ImpiantiPubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 17 luglio 2025, n. 130, che introduce importanti modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (Testo Allegato).
Il provvedimento riguarda in particolare la lettera B) del decreto, relativa a:
- impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici per la gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati,
- impianti di sicurezza, inclusi quelli in fibra ottica,
- infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.
In particolare, il decreto modifica l’articolo 5bis del decreto in esame, stabilendo che il Responsabile Tecnico (RT) dell’impresa si consulta col progettista edile ai fini dell’inserimento nel progetto edilizia dell’edificio di tutte le parti relative alla infrastruttura fisica multiservizio passiva, per gli interventi prescritti dal T.U. edilizia (DPR 380/2001), all’articolo 135 bis, “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”.
Pertanto i principali chiarimenti introdotti sono:
- Ruolo del Responsabile Tecnico (RT): il nuovo decreto precisa che il RT dell’impresa non interviene direttamente sul progetto edile ma si consulta con il progettista edilizio, mettendosi a disposizione per l’inserimento delle infrastrutture digitali multiservizio, come previsto dal DPR 380/2001 (art. 135 bis). Viene così superata ogni ambiguità della formulazione precedente.
- Attestazione di predisposizione: il RT rilascia un’attestazione – e non più una “dichiarazione” – che certifica la predisposizione dell’immobile alla banda ultra-larga, evitando confusione con la dichiarazione di conformità alla regola d’arte.
- Comunicazione obbligatoria: resta a carico del RT dell’impresa abilitata anche l’invio della comunicazione obbligatoria relativa agli edifici predisposti per la banda ultra-larga. La comunicazione relativa, da inviare all’ente competente, viene effettuata dall’impresa impiantistica per tramite del Sistema SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), detto anche “Catasto delle Infrastrutture di Rete”. Quest’ultimo è un archivio fondamentale per il paese che oltre a contenere informazioni amministrative contiene anche quelle tecniche come i dati relativi agli edifici equipaggiati con un’infrastruttura passiva multiservizio (cosiddetti edifici UBB ready).
Sono inoltre previste alcune correzioni redazionali che, pur marginali, rafforzano la chiarezza complessiva del testo normativo.
Il decreto chiarisce quindi che il Responsabile Tecnico (RT) dell’impresa non deve intervenire direttamente sul progetto edile, ma rapportarsi al progettista. Al RT spetta rilasciare un’attestazione (e non più una dichiarazione) che certifica la predisposizione dell’immobile alla banda ultra-larga, evitando equivoci con la dichiarazione di conformità degli impianti. Inoltre, l’invio della comunicazione obbligatoria relativa agli edifici infrastrutturati per la banda ultra-larga è a carico del RT dell’impresa abilitata.
Queste disposizioni, in vigore dal 2 ottobre 2025, definiscono con chiarezza ruoli e responsabilità di imprese e progettisti, accogliendo le richieste avanzate da Confartigianato e le altre associazioni artigiane del settore.
Download Allegati
ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI


SUPERBONUS – Verso proroga oltre il 30 giugno per lavori su case unifamiliari. Apprezzamento di Confartigianato
