7 Marzo 2024

F-GAS: il nuovo Regolamento Europeo 2004/573 sui gas fluorurati ad effetto serra ed entrerà in vigore dal prossimo 11 marzo 2024

Impianti

A tutti gli installatori di impianti operanti sugli impianti termici di climatizzazione invernale/estiva, condizionamento e refrigerazione con F- gas!

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il nuovo Regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra che modifica la Direttiva UE 2019/1937, che sostituisce il precedente Reg. (n. 517/2014) e che entrerà in vigore il 11/03/2024.

Si elencano di seguito le principali novità del regolamento:

  • stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  • impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ma anche da sostante “alternative” agli F-gas come i cosiddetti refrigeranti naturali;
  • stabilisce limiti quantitativi e ulteriori restrizioni per l’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti ed apparecchiature contenenti gas climalteranti con medio e alto GWP (indice del potenziale clima-alterante);
  • stabilisce norme in materia di comunicazione (registro, portale F-gas)

Sottolineiamo che, in linea di principio, viene salvaguardato lo schema tipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione delle emissioni di f-gas in atmosfera!

Ricordiamo, inoltre, che le imprese regolarmente certificate, come stabilito dall’Articolo 11 comma 6, sono autorizzate ad acquistare gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I° o nell’allegato II°, sezione 1, al fine di effettuare l’installazione, la manutenzione, l’assistenza o la riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), e disciplinate dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

I venditori, vendono o propongono la vendita, diretta o indiretta, di tali gas esclusivamente alle imprese/persone regolarmente certificate.

Al comma 7 del su indicato articolo il legislatore prevede che le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente se è dimostrata che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10”.

Per i certificati in essere già rilasciati: cosa cambia?

I Certificati / Attestati rilasciati secondo il Regolamento (UE) n. 517/2014 (quello che sarà sostituito) restano comunque validi.
Tuttavia, entro 5 anni (11/03/2029) dall’entrata in vigore di questo nuovo regolamento le persone fisiche in possesso di attestato o di certificato dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento o, altrimenti sostenere un nuovo processo di valutazione.
I nuovi certificati ed attestati, verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature che contengono f-gas, inclusi i cosiddetti “refrigeranti naturali”.

Restrizioni all’immissione sul mercato e alla vendita.

Il nuovo Regolamento prevede:

  • le restrizioni all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (potenziale clima-alterante);
  • il divieto dell’importazione, dell’immissione in commercio, della successiva cessione o della messa a disposizione, dell’uso o dell’esportazione dei contenitori non ricaricabili per f-gas, vuoti e pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono essere solo stoccati o trasportati per il successivo smaltimento;
  • l’obbligo (per le imprese che immettono sul mercato i contenitori ricaricabili per f-gas) di redigere la dichiarazione di conformità che includa l’evidente esistenza di accordi che vincolano la restituzione di tali contenitori per il riempimento;
  • il divieto di utilizzare gli f-gas “recuperati” per caricare o ricaricare apparecchiature.
    (Salvo che tali F-gas non siano stati riciclati o rigenerati prima).

Controlli dell’uso degli f-gas.

  • dal 1° gennaio 2025: sarà vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP, utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione.
    Fino al 1° gennaio 2030, comunque, su tali apparecchiature sarà possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali gas saranno etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1° gennaio 2026: sarà vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento e delle pompe di calore.
    Fino al 1° gennaio 2032, comunque, su tali apparecchiature sarà possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali gas saranno etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1º gennaio 2032 sarà vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con GWP pari o superiore a 750 utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori chillers). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali f-gas saranno etichettati come riciclati o rigenerati.

Infine evidenziamo che Confartigianato Verona provvederà a breve ad organizzare un ciclo di webinar/seminari dedicati al tema.

 

Per approfondimenti è possibile visionare e scaricare il testo completo del Regolamento CLICCANDO QUI >>>

 

Per ogni informazione:
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Tel. 045 9211555

 

 

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