SUPERBONUS 110% – Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono alcuni casi particolari
CostruzioniImpiantiLegno e ArredoL’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato delle FAQ (Frequently Asked Question) con le quali fare chiarezza su alcuni casi particolari in materia di Superbonus, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure, come è noto, si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
L’Agenzia riporta alcune casistiche tra cui quella di un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. In tale situazione viene chiarito che non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio.
O ancora il caso in cui è avvenuto il decesso dell’avente diritto dell’agevolazione, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Se, invece, l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Disposizione che trova applicazione non solo per la vendita ma anche per le donazioni.
Qualora, invece, si sostituisca l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Le Entrate spiegano inoltre che il Superbonus può spettare anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative, ma solo a condizione che l’intervento di isolamento termico coinvolga il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.
Infine, nell’ipotesi in cui una persona fisica detenga l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, l’inquilino può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.