AUTORIPARAZIONE – Nessuna modifica della normativa sulla "targa prova": Confartigianato Autoriparazione interviene e fa chiarezza
15 Settembre 2020

AUTORIPARAZIONE – Nessuna modifica della normativa sulla “targa prova”: Confartigianato Autoriparazione interviene e fa chiarezza

Autoriparazione

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la normativa riguardante la targa prova sarebbe dovuta cambiare a seguito di una sentenza della Cassazione. Voci incontrollate sono rimbalzate, amplificate da atteggiamenti pessimistici accompagnati anche da un pizzico di autolesionismo, il tutto, ovviamente, condito da un proliferare di fantasiosi ed inesistenti verbali di violazione emessi da tutte le forze che espletano funzioni di polizia stradale.

In realtà, ad oggi non esistono modifiche rispetto a quanto già comunicato nel 2018 e l’uso della targa prova per veicoli privi di assicurazione RCA è, al momento, possibile anche se si tratta di veicoli già immatricolati e regolarmente revisionati. Ad accertarsi della cosa il pronto intervento di Confartigianato Autoriparazione, che ha dunque confermato l’impostazione preesistente.

Ma cosa ha alimentato questa voce? Facciamo chiarezza su tale vicenda.

A fine agosto, la Sezione Sesta della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza come atto finale di un contenzioso scaturito da un fatto accaduto nel novembre del 2003, praticamente 17 anni fa.

Tale sentenza pone la parola fine al contezioso tra due compagnie di assicurazione (Allianz Subalpina SPA e Cattolica Assicurazioni Cooperativa) su quale delle due dovesse pagare l’indennizzo, già rilevante allora ed oggi ancora di più per gli interessi maturati.

In buona sintesi il fatto del novembre 2003 è il seguente. Un’autovettura regolarmente revisionata e regolarmente assicurata con polizza RCA, mentre circola con apposizione della targa prova e con a bordo, come passeggeri, il proprietario del veicolo ed una seconda persona e con alla guida una terza persona identificata come un autoriparatore, ha un tremendo incidente nel quale il veicolo finisce distrutto, rimangono più o meno seriamente feriti tutti gli occupanti ed il conducente, per le tremende ferite, muore dopo il ricovero in ospedale. Tralasciando molti aspetti della vicenda, l’oggetto del contendere che ha portato alla definizione della causa in Cassazione è questo: qual è la compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento di tutti i danni di questo grave sinistro? È la compagnia che ha emesso il contratto della polizza RCA sulla targa prova dell’impresa di autoriparazione (Allianz Subalpina spa) oppure la compagnia che aveva già in copertura assicurativa per i danni da circolazione il veicolo del sinistro (Cattolica Assicurazioni Cooperativa)?

La sentenza di Cassazione, dopo un contenzioso di 17 anni ha stabilito che: “Nell’ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo”.

Fino a qui la cosa pare pacifica, ma la sentenza prosegue con: “Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”.

E questo ha scatenato un’iradiddio, come se si trattasse di una novità, mentre è cosa risaputa e per certi aspetti persino “vecchia”.

La questione di fondo è che dal momento in cui è stata riformata la normativa per la circolazione di prova (novembre 2001), che è opportuno ricordare essere una norma prevalentemente a carattere tecnico per supportare le esigenze tecniche degli operatori economici, autoriparatori compresi, si è verificata una successiva evoluzione delle esigenze tecniche, che dunque non sono contemplate nella normativa per la circolazione di prova del 2001. Essa è chiara nell’indicare che non è ammessa la circolazione con l’autorizzazione di prova per un veicolo privo dei documenti di circolazione in quanto non emessi (sostanzialmente già immatricolato).

In tale senso sono state emesse numerose sentenza di Cassazione, delle quali NESSUNA A SEZIONI UNITE, quindi si tratta di sentenze che valgono solo per le parti coinvolte, come è il caso della sentenza di fine agosto 2020. Per inciso, alcune di queste sentenze non si riferiscono solamente a casi drammatici come quello sopracitato, ma anche a casi, per così dire, bizzarri, come la situazione del titolare di tre autorizzazioni/targhe prova che circola applicando una delle tre targhe, l’unica priva di assicurazione RCA e che sostiene che non può essere sanzionato in quanto le altre due avevano la polizza RCA e si è trattato solamente di un errore di “applicazione”.

In ogni caso, sono mutate le esigenze del mondo della costruzione, allestimento, modificazione e riparazioni di veicoli e di tali mutate esigenze che si sono verificate in questo ventennio ne sono ben consapevoli sia il Ministero dei Trasporti sia il Ministero degli Interni.

Proprio perché tali ministeri riconoscono che la materia deve essere riformata per le mutate condizioni economiche, del mercato ecc., il Ministero dei Trasporti (che rilascia le autorizzazioni di prova) ed il Ministero dell’Interno (che è quello che conta ai fini dei controlli e che coordina le forze che effettuano il servizio di polizia stradale, quindi non solo la Polstrada) hanno congiuntamente e formalmente richiesto al Consiglio di Stato un parere “Se ed entro quali imiti si possa usare l’autorizzazione di prova per i veicoli già immatricolati”.

In attesa di tale risposta da parte del Consiglio di stato, il Ministero dell’Interno ha emesso in data 30/05/2018 una circolare indirizzata a tutti i soggetti che effettuano controlli su strada “affinché, per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa”.

Ad oggi, anche dopo la sentenza di qualche settimane fa, non c’è stata alcuna modifica o ritiro di tale circolare e nemmeno la risposta del Consiglio di Stato.

Ma molti sostengono che sia cambiata la “legge della targa prova”, cosa che non è assolutamente vera.

Vero è che Confartigianato Autoriparazione, tramite il presidente Angelone, a seguito della sentenza di agosto è immediatamente intervenuta nei confronti dei ministeri competenti ed in particolare del Ministero dei Trasporti, portando Il Direttore Generale della Motorizzazione civile, Alessandro Calchetti, a rispondere fornendo rassicurazioni sulla volontà di mantenere il regime applicativo favorevole all’utilizzo della targa prova per gli autoriparatori, in altre parole per gli autoveicoli immatricolati ma privi di copertura RCA propria.

In particolare, il Ministero dei Trasporti si è attivato, d’intesa con il Ministero dell’Interno, per sciogliere il problema con un intervento normativo. Nel dettaglio, è stato predisposto uno schema di regolamento che dovrebbe superare i limiti, posti dall’interpretazione giurisprudenziale, all’utilizzo delle targhe di prova sui veicoli già immatricolati non assicurati ma anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Lo schema sarà poi sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, confidando in un parere favorevole, per passare poi all’approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. Confartigianato Autoriparazione auspica che al più presto si possa arrivare ad un provvedimento concreto che risolva definitivamente la controversa questione dell’utilizzo della targa prova, garantendo la piena operatività degli autoriparatori.

IN SINTESI, AD OGGI NON CI SONO MODIFICHE RISPETTO A QUANTO GIA’ COMUNICATO NEL 2018 E L’USO DELLA TARGA PROVA PER VEICOLI PRIVI DI ASSICURAZIONE RCA E’, AL MOMENTO, POSSIBILE ANCHE SE SI TRATTA DI VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI E REGOLARMENTE REVISIONATI.

Gli aspetti salienti della normativa in questione sono i seguenti:

  • La sentenza della Cassazione di fine agosto riguarda un contendere specifico tra due compagnie di assicurazione e non essendo a sezioni unite non può essere considerato un orientamento definitivo per tutti, tra l’altro è “una delle tante”.
  • Ad oggi non ci sono sentenze di Cassazione a sezioni unite per la “questione targa prova”.
  • La normativa sulla targa prova è quella indicata dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” integrato dal D.M. 20 novembre 2003, n. 374 “Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474” (ed il DM 31/07/2003 relativo alla maggiorazione per le targhe prodotte da chi esercita l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; si tratta delle targhe personalizzate.
  • L’atto formale del Ministero dell’Interno che stabilisce che “per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa” è la circolare protocollo n. 300/A/4341/18/105/20/3 emessa a Roma, 30 maggio 2018 recante “Utilizzo della targa Prova su veicoli immatricolati”. TALE CIRCOLARE DI INDIRIZZO AGLI OPERATORI DELLE VERIFICHE SU STRADA NON E’ STATA AL MOMENTO MODIFICATA O RITIRATA.
  • La comunicazione del Ministero dei Trasporti che comunica la richiesta di approfondimento di Confartigianato presso il Consiglio di Stato la questione del se, ed eventualmente entro quali limiti, sia legittimo consentire l’utilizzo delle targhe di prova su veicoli già immatricolati, è la n. 12978 del 30 maggio 2018 inerente a “D.P.R. n. 474/2001 – Utilizzo dell’autorizzazione alla circolazione di prova”, peraltro ribadita nei giorni scorsi.