DECRETO SOSTEGNI – Contributo a fondo perduto: approvato il modello di istanza, via alle domande dal 30 marzo
AttualitàConsulenza Fiscale e AziendaleContabilità e TributiCon Provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha approvato l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto “Sostegni” di cui all’articolo 1, commi da 1 a 9, del DL 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
La documentazione è comprensiva anche di una guida operativa al cui interno sono anche evidenziati in maniera puntuale gli errori da evitare durante la predisposizione delle istanze, pena lo scarto delle medesime.
I documenti citati sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate, ma li mettiamo a disposizione direttamente:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
- Istruzioni per la compilazione (aggiornate il 24 marzo 2021)
- Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza
- Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni”
La presentazione dell’istanza potrà avvenire anche avvalendosi di un intermediario – tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.
Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare, ordinariamente, fra il 30 marzo e il 28 maggio 2021. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
In assenza di tali deleghe il richiedente può conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l’apposita casella e apponendo la firma nell’apposito campo, presenti nel modello dell’istanza.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Per ogni istanza trasmessa, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Confartigianato Imprese Verona, con il proprio Settore Tributario, è a disposizione di quanti fossero interessati per la verifica dei requisiti e la predisposizione delle domande.
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