AMBIENTE – Il Decreto Rilancio abroga le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuto valgono le vecchie regole
28 Luglio 2020

AMBIENTE – Decreto Rilancio abroga deroghe a limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuto: valgono le vecchie regole

Ambiente

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge n. 77 di conversione del DL 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”.

Si segnala l’articolo 228 bis che abroga le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuto (raddoppio della capacità ed estensione della durata di 6 mesi) introdotti con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il cosiddetto “Cura Italia”, in Gazzetta Ufficiale il 29/04/2020) ed in vigore dallo scorso 30 aprile.

Ciò significa che da ora valgono le “vecchie regole” del D. Lgs 152/2006 che riassumiamo essere: 30 metri cubi di rifiuto, di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi, e comunque mai per una durata in deposito superiore ad un anno.

Per maggiori informazioni è a disposizione il Settore Ambiente all’indirizzo di posta elettronica paolo.cipriano@confartigianato.verona.it