FISCO – Da luglio pagamenti in contatti solo fino a 2.000 euro. Credito d’imposta 30% per alleviare spese commissioni Pos. Iraci Sareri: “E la grande evasione?”
Contabilità e TributiConto alla rovescia avviato per l’introduzione della nuova soglia nell’utilizzo del contante: dal 1° luglio, il limite concesso scenderà da 3 mila a 2 mila euro.
“Se diamo uno sguardo al passato – commenta Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona –, negli ultimi vent’anni tale intervento per le operazioni in contanti è stato modificato ben nove volte, come se si trattasse di una misura decisiva e importantissima nella lotta all’evasione e alla venuta a galla del sommerso, quando la realtà è che a seguito di questa decina di ritocchi in vent’anni, l’Istat ha sempre stimato variazioni risibili nella percentuale di evasione rispetto al Pil, che si è confermata intorno al 12%. La realtà è che per contrastare l’evasione servono misure ad ampio spettro, su più fronti. Non avversiamo la tracciabilità dei pagamenti, ma vorremmo maggiore attenzione nei confronti della grande evasione e degli sprechi statali, che valgono il doppio della prima. Il contrasto all’evasione fiscale e all’elusione sono una priorità per il nostro Paese, tuttavia non possono diventare un onere anche per le tante imprese fedeli che in ragione di ciò, oltre a sopportare una pressione fiscale molto elevata, sostengono anche il peso degli oneri amministrativi aggiuntivi”.
“E’ vero infatti – spiega Valeria Bosco, Segretario della Confartigianato provinciale – che assieme all’abbassamento della soglia dei pagamenti in contanti si affiancherà un credito d’imposta a favore delle imprese al fine di alleviare le commissioni addebitate per l’utilizzo del Pos, con un beneficio fiscale pari al 30% delle commissioni relative alle transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili, tuttavia, la misura non varrà per tutti e sarà rivolta solo a chi, nell’anno precedente, non avrà superato i 400 mila euro di ricavi. Il bonus, inoltre, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24. Non dimentichiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2022 il tetto ai pagamenti in contanti verrà ulteriormente abbassato a 1.000 euro, tornando al livello imposto dal governo Monti. Le sanzioni? Elevate: andranno da 2 mila a 50 mila euro per le parti contraenti e da 3 mila a 15 mila euro per i professionisti che non segnaleranno l’operazione. Questo per pagamenti fino a 250 mila euro: oltre questa soglia, i contraenti rischieranno sanzioni da 15 mila a 250 mila euro”.
APPROFONDIMENTO
A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe attualmente non previste, il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione e il trasferimento di titoli al portatore scenderà da 3.000 a 2.000 euro (ossia 1.999,99). A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro”.
Contestualmente sarà abbassato anche il minimo delle sanzioni comminabili, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, sarà fissato a 1.000 euro.
La legge, vieta i trasferimenti di contante pari o sopra soglia effettuati tra “soggetti diversi”, intesi come “distinti centri di interesse”, che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra-soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.
Va evidenziato che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l’illecito (colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento ultra-soglia), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fra cui le attività professionali. Infatti, essi hanno l’obbligo di comunicare al MEF (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’espletamento della propria attività.
In particolare, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti. In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture ultra-soglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sovra-soglia, potrebbero rilevare nell’ambito societario anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili. Per le omissioni di comunicazione dell’infrazione la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.
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