AMBIENTE – Le "misure di emergenza" in caso di malfunzionamento del portale RENTRI. Attenzione! Dal 16 settembre il FIR digitale è obbligatorio e scattano le sanzioni
15 Settembre 2026

AMBIENTE – Le “misure di emergenza” in caso di malfunzionamento del portale RENTRI. Attenzione! Dal 16 settembre il FIR digitale è obbligatorio e scattano le sanzioni

Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato, con Decreto Direttoriale n. 254 del 09 settembre 2026  le Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.

Si rende altresì noto che, al fine di allineare le procedure relative alle “Misure di emergenza”,  le disposizioni concernenti le modalità di comunicazione al produttore o detentore del cambio di formato del FIR) sono sostituite dalle seguenti:

Il trasportatore comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo previsti dal decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione dell’indisponibilità e comunque tempestivamente”.

Il Decreto n. 254 disciplina le procedure di emergenza e di mitigazione volte a garantire la continuità operativa del sistema nei seguenti casi:

  • indisponibilità dei servizi RENTRI;
  • indisponibilità della connettività Internet;
  • malfunzionamenti dei sistemi di autenticazione digitale.

Il decreto individua misure operative chiare per produttori, trasportatori e destinatari, tra cui:

  • possibilità di utilizzare il FIR cartaceo, secondo quanto previsto dal D.M. 59/2023, qualora non sia possibile emettere o integrare il FIR digitale;
  • possibilità di aggiornare e firmare manualmente la stampa del FIR digitale durante le fasi di trasporto e accettazione;
  • obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI nel primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento di indisponibilità;
  • raccomandazione di dotarsi preventivamente di FIR cartacei vidimati e di certificati di firma digitale remota già scaricati.

Si evidenzia che la possibilità di ricorrere alle modalità di sicurezza previste dall’Allegato 1 del decreto decorre dall’apertura di un evento di indisponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.

Il decreto ha l’obiettivo di garantire resilienza operativa, tracciabilità e continuità del sistema, assicurando agli operatori indicazioni chiare per la gestione delle situazioni critiche.

Per ulteriori informazioni le imprese aderenti possono contattare gli addetti del Settore Ambiente di Confartigianato Imprese Verona.

APPROFONDIMENTO

Il FIR, cioè il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, è il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti dal luogo in cui vengono prodotti fino all’impianto che li riceve. Fino al 15 settembre 2026 questo formulario può ancora essere compilato anche su carta, in alternativa alla versione digitale.

Dal 16 settembre 2026, invece, la versione cartacea non sarà più ammessa: il FIR digitale (xFIR) diventa l’unica modalità consentita per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.

La stessa norma stabilisce anche che, sempre dal 15 settembre, scattano le sanzioni per chi non trasmette al RENTRI i dati dei formulari, o li trasmette in modo incompleto.

Sono quindi due date vicinissime ma diverse, ed è bene tenerle distinte: fino al 15 settembre le imprese possono ancora scegliere se usare il FIR digitale o quello cartaceo; dal 16 settembre questa possibilità finisce, e tutti – da chi produce il rifiuto a chi lo trasporta, fino a chi lo riceve – dovranno gestire il documento solo in formato digitale.

Le tappe principali del passaggio da FIR a xFIR

  • 4 aprile 2023: Viene emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59, che definisce le regole del RENTRI e l’introduzione dei registri e dei formulari digitali
  • 13 febbraio 2026: Entra formalmente in vigore l’avvio del Formulario di Identificazione Rifiuti digitale, con regole differenziate in base alle dimensioni delle aziende e alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non)

Dal 13 febbraio sono state introdotte procedure di emergenza, aggiornati gli strumenti e modificate le istruzioni operative che hanno determinato il recepimento di una proroga dei termini di utilizzo.

  • 1 marzo 2026: Viene recepita la proroga (legge n. 26 del 27 febbraio 2026) che istituisce il cosiddetto “doppio binario”, cioè la possibilità di usare sia il formulario cartaceo sia quello digitale. Fino al 15 settembre 2026 è consentito l’utilizzo alternativo del FIR cartaceo
  • 15 settembre 2026: Scade ufficialmente il regime transitorio e la proroga che permetteva l’uso del FIR cartaceo
  • 16 settembre 2026: Il FIR digitale diventa l’unico standard vincolante, e l’uso della carta per i soggetti obbligati comporta sanzioni

Restano esclusi dall’obbligo i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti e alcune categorie di servizio alla persona espressamente esentate dal Milleproroghe 2026, come acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer. Restano invece pienamente obbligati gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori e intermediari professionali e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti: categorie, queste ultime, ampiamente presenti tra le imprese associate.

Come funziona il FIR digitale

Il FIR digitale può essere emesso da chi produce o detiene il rifiuto, oppure dal trasportatore. Con la fine del doppio binario diventa la procedura ordinaria e obbligatoria per tutti gli iscritti al RENTRI. È un documento che accompagna il rifiuto lungo l’intero viaggio, dal luogo in cui viene prodotto fino all’impianto che lo riceve: prima della partenza il documento deve essere firmato digitalmente sia da chi consegna il rifiuto sia dal trasportatore. Senza queste firme, il mezzo di trasporto non può lasciare il luogo di produzione del rifiuto.

Il FIR digitale rimane digitale: la sua stampa non lo trasforma in un FIR cartaceo e non sostituisce il documento digitale. La copia può essere utilizzata come supporto durante il trasporto

È un passaggio importante perché segna la differenza tra il vecchio formulario cartaceo e il nuovo sistema: la carta può ancora avere una funzione operativa, ma non è più il documento di riferimento.

Le sanzioni: attenzione alla data e agli importi

Dal 15 settembre scattano anche le sanzioni previste dall’articolo 258 del Testo unico ambientale – la legge quadro sulla gestione dei rifiuti – per chi non trasmette al RENTRI i dati dei formulari, o li trasmette in modo incompleto. Gli importi cambiano a seconda del tipo di rifiuto: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi – da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi.

Attenzione a non confondere questa sanzione con altre violazioni legate alla gestione dei rifiuti o alla compilazione del formulario: qui si parla specificamente di chi non invia, o invia in modo incompleto, i dati al RENTRI.

In sintesi, per le imprese il 15 settembre non è soltanto l’ultimo giorno prima dell’obbligo generalizzato del FIR digitale: da quella data, chi sbaglia o non trasmette i dati rischia concretamente una sanzione.

Per ulteriori informazioni le imprese aderenti possono contattare gli addetti del Settore Ambiente di Confartigianato Imprese Verona.