3 Agosto 2026

AUTOTRASPORTO – Ungheria, per il traffico in transito obbligo di ingresso in specifici valichi di frontiera e uso di specifiche tratte autostradali. Adeguate le sanzioni

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In Ungheria il traffico internazionale di merci in attraversamento con veicoli superiori alle 20 tonnellate è autorizzato a transitare esclusivamente lungo la rete stradale appositamente indicata. Si veda qui > https://www.utinform.hu/en/static/tranzitut-halozat?d=0

Per gli obbligati a percorrere la rete di transito che non la percorrono è stata aumentata la sanzione amministrativa da 100.000 a 400.000 Fiorini Ungheresi (da 250 Euro a circa 1.000 euro).

Questa norma si applica a qualsiasi veicolo o combinazione di veicoli che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  • superare un peso lordo massimo consentito di 20 tonnellate e…
  • attraversare il confine ungherese via strada, ossia sono impegnati nel traffico internazionale, e…
  • non hanno destinazione in Ungheria, ovvero sono impegnati in traffico di transito internazionale.

L’introduzione di questa norma è per garantire che il traffico merci percorra principalmente la rete autostradale, deviandola solo per scopi specifici e, anche in tal caso, solo attraverso percorsi con il minor impatto sociale.

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La norma persegue i seguenti scopi:

  • limitare il traffico di transito internazionale e incanalarlo su una rete di percorsi di transito designata,
  • per proteggere le zone residenziali riducendo il traffico di veicoli pesanti,
  • Mantenere il traffico dei veicoli pesanti sulla rete autostradale, migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento acustico e ambientale a livello locale per la popolazione.

Per la legge ungherese, con “traffico di transito internazionale” si intende il traffico di veicoli che, dopo esser entrato nel territorio ungherese, non si dirige verso punti di carico o scarico (compresi i punti di trasbordo per il trasporto combinato) o sedi aziendali fino a quando non lascia l’Ungheria.

Un veicolo merci impiegato nel traffico di transito internazionale, con un peso lordo massimo consentito superiore a 20 tonnellate e senza destinazione in Ungheria, può circolare solo su percorsi specifici prestabiliti. Si veda qui > https://www.utinform.hu/en/static/tranzitut-halozat?d=0

Deroga a tale obbligo

Per i veicoli che attraversano l’Ungheria è consentito uscire dalla rete di transito solo per i seguenti morivi:

  • solo per fare una pausa di riposo e
  • solo in un parcheggio raggiungibile senza attraversare una zona residenziale.

Nel caso di carico o scarico in Ungheria o destinazioni presso locali commerciali in Ungheria, i veicoli superiori alle 20 tonnellate non hanno l’obbligo di percorrere la rete di transito.

Veicoli inferiori a 20 tonnellate e traffico di destinazione interno all’Ungheria

I veicoli che circolano nel traffico interno con un peso lordo massimo consentito non superiore a 20 tonnellate non sono obbligati a percorrere la rete di transito e pertanto non possono essere sanzionati per la violazione delle norme che ne regolano l’utilizzo.

Più in generale i veicoli pesanti, per la legislazione ungherese quelli con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate possono, di norma, circolare solo su autostrade, superstrade e strade principali al di fuori delle aree urbane, fatte salve le restrizioni al traffico merci in vigore sulla rete stradale ungherese. Eventuali restrizioni sono disponibili sul sito web di Útinform, il servizio ufficiale ungherese di informazione sulla mobilità e sulla sicurezza stradale, alla voce di menu “Trasportatori” visionabile con il seguente link > restrizioni applicabili ai veicoli pesanti

La legislazione ungherese stabilisce che un veicolo merci ha il diritto di utilizzare tutte le strade pubbliche nella contea della sua destinazione o del punto di partenza che non sono soggette ad alcuna restrizione del traffico applicabile a tale veicolo (restrizioni per il peso, restrizioni di accesso, ecc.).

I seguenti luoghi saranno considerati destinazione o punto di partenza:

  • il punto di carico o scarico associato al carico o allo scarico delle merci;
  • nel caso di un veicolo con carrozzeria speciale, il luogo in cui viene eseguito il lavoro;
  • la sede dell’azienda.

Se la destinazione e il punto di partenza (compresa la sede aziendale) si trovano in contee limitrofe, il confine comune tra le contee può essere attraversato anche tramite una strada secondaria.

Quindi un veicolo adibito al trasporto merci deve innanzitutto accedere alla rete stradale principale o uscirne all’interno della contea. Qualora ciò non sia possibile a causa della conformazione della rete stradale e non vi siano autostrade, superstrade o collegamenti stradali principali nella contea corrispondente alla destinazione o al punto di partenza del camion, l’operazione deve essere effettuata nella contea limitrofa.