ACCISE – Recupero accise gasolio e HVO per autotrazione: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2026. Attenzione alle novità! Attivo il nostro servizio per aiutare le imprese
Trasporti - Logistica - MobilitàL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una propria nota formale, ha dato il via alla presentazione delle dichiarazioni dei consumi di GASOLIO PER AUTOTRAZIONE e HVO da parte delle imprese esercenti trasporto stradale al fine di ottenere il recupero accise del secondo trimestre 2026. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dalla norma (art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95) può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2026.
COME SEMPRE CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA – UPA SERVIZI, CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, È DISPONIBILE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONE. |
Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture di gasolio e HVO aventi data del rifornimento dal 1° aprile al 30 giugno 2026. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro V e superiore indipendentemente che siano veicoli per trasporto per conto di terzi o trasporto in conto proprio.
Nel caso di trasporto di viaggiatori il recupero è possibile per gli autobus per il servizio pubblico anche scolastico.
ATTENZIONE! Nel corso del secondo trimestre 2026 è stata modificata PIÙ VOLTE l’accisa gravante sul gasolio, sia su quello “petrolifero” sia su alcuni di quelli di sintesi come l’HVO.
In considerazione della variazione dell’accisa, durante il trimestre di riferimento sono previste diverse modalità di rimborso, in base al carburante acquistato e del periodo di acquisto dello stesso.
ENTITÀ DEL RIMBORSO
Per i rifornimenti di gasolio, indipendentemente che si tratti di “petrolifero”, “di sintesi” o da “idrotrattamento HVO non avanzato” (tecnicamente HVO che NON soddisfa le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, prodotto che ha un’accisa identica al gasolio “petrolifero”):
- dal 1° aprile al 22 maggio 2026 compreso (I periodo di acquisto):
- il rimborso è pari a euro 69,68 per mille litri;
- dal 23 maggio compreso al 06 giugno 2026 compreso (II periodo di acquisto):
- il rimborso è pari a euro 169,68 per mille litri;
- dal 07 giugno compreso al 30 giugno 2026 compreso (III periodo di acquisto):
- il rimborso è pari a euro 219,68 per mille litri;
Per i rifornimenti di carburante “di sintesi” o da “idrotrattamento HVO” qualora sia quello “avanzato” (tecnicamente HVO che soddisfa le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 che ha una accisa agevolata)”:
- dal 1° aprile al 7 aprile 2026 compreso (I periodo di acquisto):
- il rimborso è di 214,18 per mille litri;
- dal 08 aprile compreso al 10 maggio (II periodo di acquisto):
- il rimborso è di e 69,68 per mille litri;
- dal 11 maggio compreso al 22 maggio (III periodo di acquisto):
- il rimborso è di € 214,18 per mille litri;
- dal 23 maggio compreso al 6 giugno (IV periodo di acquisto):
- il rimborso è di € 169,68 per mille litri;
- dal 07 giugno al 30 giugno compreso (V periodo di acquisto):
- il rimborso è di € 214,18 per mille litri;
In considerazione del fatto che il gasolio sintetico HVO può essere di diversa natura e non sempre sulle fatture o sulle distinte è indicato il tipo di HVO e la specifica accisa, è importante richiedere al proprio fornitore di specificare quale tipo di HVO ha erogato al fine di imputare correttamente il rimborso ed evitare le contestazioni da parte dell’agenzia fiscale. Qualora non si dispongano di formali informazioni relative all’accisa sull’HVO acquistato si dovrà considerare il recupero di 69,68 euro per mille litri per acquisti nel periodo 1° aprile al 22 maggio 2026 compreso; di euro 169,68 per mille litri per quelli dal 23 maggio compreso al 6 giugno e di euro 214,18 per mille litri per quelli dal 7 giugno compreso al 30 giugno.
Nel caso sia richiesta la compensazione del credito spettante, la possibilità di utilizzo della somma decorre dalla data del rilascio della specifica attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se l’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di CONSEGNA della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 02 26 anno 2026. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.
Si segnala che, qualora l’agenzia delle dogane emetta la prevista attestazione, o qualsiasi altro atto, la somma da utilizzare sarà quella indicata in tale atto anche se emesso prima o dopo i 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e non quanto di sopra riportato.
Di seguito indichiamo i dati e documenti necessari per l’elaborazione della dichiarazione:
NB: se le fatture elettroniche sotto elencate sono riferite agli acquisti con rifornimenti nella rete stradale di distribuzione carburanti, le fatture elettroniche stesse devono riportare la targa del veicolo, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova.
- Fatture di acquisto indicanti i rifornimenti in Italia dal 01/04/2026 al 30/06/2026 di tutti i tipi di gasolio per autotrazione, “petrolifero” o HVO, sia in rete stradale sia di rifornimento del proprio distributore;
- Indicazione dei litri di carburante inteso come “petrolifero” o HVO non avanzato utilizzato per mezzi AMMESSI al beneficio e/o attrezzature NON ammesse al beneficio SUDDIVISI per i tre periodi dal 01/04/2026 al 22/05/2026; dal 23/05/2026 al 06/06/2026; dal 07/06/2026 al 30/06/2026.
- Indicazione dei litri di HVO “AVANZATO” utilizzato per mezzi AMMESSI al beneficio e/o attrezzature NON ammesse al beneficio, SUDDIVISI per i cinque periodi
- dal 01/04/2026 al 07/04/2026;
- dal 08/04/2026 al 10/05/2026;
- dal 11/05/2026 al 22/05/2026;
- dal 23/05/2026 al 06/06/2026;
- dal 07/06/2026 al 30/06/2026.
Per ogni singolo veicolo per il quale spetta il recupero UTILIZZANTE GASOLIO oppure HVO NON considerato biocarburante avanzato:
- Km percorsi dal 01/04/2026 al 22/05/2026
- Km percorsi dal 23/05/2026 al 06/06/2026
- Km percorsi dal 07/06/2026 al 30/06/2026
Per ogni singolo veicolo per il quale spetta il recupero UTILIZZANTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE HVO CONSIDERATO biocarburante avanzato:
- Km percorsi dal 01/04/2026 al 07/04/2026
- Km percorsi dal 08/04/2026 al 10/05/2026
- Km percorsi dal 11/05/2026 al 22/05/2026
- Km percorsi dal 23/05/2026 al 06/06/2026
- Km percorsi dal 07/06/2026 al 30/06/2026
In termini generali si ricorda che il consumo massimo di carburante per autotrazione, gasolio “petrolifero” o “sintetico”, non può superare il parametro limite di 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019), conseguentemente le dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi non saranno accettate dall’ADM.
Per coloro che presentano per la prima volta la dichiarazione o per dichiarazioni con variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente:
- carta d’identità di chi firma la dichiarazione in corso di validità;
- fotocopia delle Carte di Circolazione / Documento Unico dei veicoli pari o superiori a 7.5 ton utilizzati nel trimestre:
- per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);
- per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: anche la fotocopia della licenza di trasporto;
- per gli autobus: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;
- per tutti i distributori privati l’autorizzazione rilasciata dal comune e l’eventuale codice impianto rilasciato dall’ADM;
- nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.
Si raccomanda di far pervenire tutta la documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione entro il 23 giugno, tramite e-mail da inviare al seguente indirizzo:accise@confartigianato.verona.it |
Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma recuperata. I nostri uffici forniranno il preventivo per ogni singola richiesta.
ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI
LEGGE BILANCIO – Confartigianato Trasporti: “Con divieto di compensazione crediti d’imposta a rischio la liquidità dell’autotrasporto”

