TRASPORTI – Tachigrafo Intelligente: dal 1° luglio 2026 obbligo di installazione per veicoli superiori a 2,5 ton impiegati nel trasporto internazionale
SERVIZI IMPRESETrasporti - Logistica - MobilitàIl 1° luglio 2026 segnerà una data importante per il settore dell’Autotrasporto: entrerà infatti in vigore l’ultima scadenza prevista dal Pacchetto Mobilità UE. Per la prima volta, le nuove regole riguardanti il “tachigrafo intelligente” di seconda generazione riguarderanno anche i veicoli leggeri “patente B” con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate, qualora siano adibiti al trasporto internazionale di merci per conto di terzi e in alcuni casi anche per il trasporto in conto proprio. Ne abbiamo già parlato in una precedente notizia.
Su questa materia è intervenuto il Ministero con una apposita circolare (n 9674 del 16/04/2026) per fornire chiarimenti che di seguito sintetizziamo.
La nota ministeriale ricorda che i veicoli tra le 2,5 e 3,5 ton adibiti al trasporto internazionale di merci dovranno essere equipaggiati con la seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2), che consente di:
- registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS;
- registrare automaticamente la posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico/scarico;
- trasmettere alcuni dati alle autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC e consentire la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La circolare ricorda che le modifiche, introdotte dal pacchetto mobilità (Regolamento UE 1054/2020), ai Regolamenti dell’UE che trattano dei tempi di guida interruzione e riposo (Reg 561/2006 e 165/2014), estendono l’applicazione dei regolamenti stessi, oltre che ai veicoli per le operazioni di trasporto conto terzi con i veicoli patente B, anche ai trasporti di merci in conto proprio in ambito internazionale qualora la guida costituisca per il conducente l’attività principale.
Conseguentemente si può sintetizzare che, sono esclusi dall’estensione, i trasporti di merci:
- in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale;
- in ambito internazionale in conto proprio quando la guida non costituisce l’attività principale del conducente.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
La nuova regolamentazione comunitaria impone l’installazione della seconda versione del tachigrafo intelligente su mezzi che prima ne erano sprovvisti, a partire dal 1° luglio 2026, il che significa che da tale data anche i conducenti dovranno essere muniti della carta del conducente per il funzionamento del sistema.
Si ricorda che la carta del conducente deve essere richiesta presso la Camera di Commercio e che possono volerci anche 15 giorni perché sia recapitata.
La circolare del 19 aprile ricorda che l’estensione della normativa comporta che i conducenti dovranno presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026 finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE) 561/2006. In tal senso è opportuno fornire una specifica dichiarazione.
TRASPORTI NAZIONALI ASSIEME A TRASPORTI INTERNAZIONALI
La circolare, inoltre, stabilisce che la registrazione delle attività del conducente in ambito nazionale potrà essere effettuata quale “fuori dal campo di applicazione” della norma europea, in altre parole attivando la funzione “out of scope” meglio con la carta del conducente inserita al fine della dimostrazione dei 56 giorni di attività.
Si ricorda che i conducenti impiegati nella guida esclusiva di veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non sono soggetti alla qualificazione professionale (CQC) come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 286/2005.
Da ultimo si ricorda che le imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi che vogliano eseguire servizi internazionali su strada, anche se operano con veicoli la cui massa sia superiore a 2,5 tonnellate ed inferiore alle 3,5 tonnellate già dal 22 maggio 2022, dovranno in ogni caso richiedere il rilascio della licenza comunitaria ed avere al seguito, durante gli spostamenti fuori dell’Italia (indipendentemente se a carico o scarichi o solo in transito), la copia certificata conforme rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Si veda la nostra precedente notizia.
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